Art. 19 Ambito di applicazione 1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprieta' degli enti pubblici territoriali. 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprieta' di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attivita' sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attivita' ricreative e sociali di interesse pubblico. 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo: a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport; b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici. 4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, l'uso, degli impianti sportivi pubblici e' garantito a tutti i cittadini.