Art. 19 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge   finanziaria   2003)   e
successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita'  di
affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprieta' degli  enti
pubblici territoriali. 
    2. Rientrano nell'ambito di applicazione del  presente  Capo  gli
impianti sportivi di proprieta' di  enti  pubblici  territoriali  non
gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali  strutture  in
cui  possono  praticarsi  attivita'  sportive  di  qualsiasi  livello
eventualmente  associate  ad  attivita'  ricreative  e   sociali   di
interesse pubblico. 
    3. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo: 
      a) gli impianti sportivi  situati  in  comuni  con  popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle  sale
con caratteristiche di palazzi dello sport; 
      b)  gli  impianti  sportivi  facenti   parte   del   patrimonio
regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici. 
    4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2,  l'uso,  degli
impianti sportivi pubblici e' garantito a tutti i cittadini.