Art. 20 Affidamento della gestione 1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 19. 2. La gestione degli impianti sportivi e' affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali. 3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalita' di cui al presente Capo. 4. L'uso dell'impianto sportivo e' garantito anche a societa' ed associazioni sportive non affidatarie.