Art. 20 
 
                     Affidamento della gestione 
 
    1. I soggetti cui affidare la gestione  degli  impianti  sportivi
sono individuati, in base  a  procedure  ad  evidenza  pubblica,  tra
coloro  che  presentano  idonei  requisiti  e  che  garantiscono   il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 19. 
    2. La gestione degli impianti sportivi  e'  affidata  dagli  enti
territoriali  proprietari,  in  via  preferenziale,  a   societa'   e
associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione  Sportiva,
Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali. 
    3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula  di  convenzioni
che  stabiliscono  i  criteri  d'uso  degli  impianti  sportivi,  nel
rispetto delle finalita' di cui al presente Capo. 
    4. L'uso dell'impianto sportivo e' garantito anche a societa'  ed
associazioni sportive non affidatarie.