Art. 27 Termini per le presentazione delle domande di contributo 1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 22 sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. 2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 23 sono presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Per l'inserimento dei propri atleti nel Gruppo di cui all'art. 25 e per la concessione dei benefici di cui all'art. 26, le societa' sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo. Sono ammesse integrazioni per gli eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto, entro la data del 31 ottobre.