Art. 27 
 
      Termini per le presentazione delle domande di contributo 
 
    1. Le domande  volte  alla  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 22 sono  presentate  alla  Regione  da  parte  dei  soggetti
proponenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. 
    2. Le domande  volte  alla  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 23 sono presentate alla Regione entro il 31 gennaio di  ogni
anno. 
    3. Per l'inserimento dei propri atleti nel Gruppo di cui all'art.
25 e per la concessione dei benefici di cui all'art. 26, le  societa'
sportive interessate inoltrano  domanda  alla  Regione  entro  il  15
settembre  di  ogni  anno  per  l'anno   successivo.   Sono   ammesse
integrazioni per  gli  eventuali  risultati  conseguiti  nel  termine
anzidetto, entro la data del 31 ottobre.