Art. 30 Rapporti tra Regione, Enti locali, Universita' ed Istituzioni scolastiche 1. La Regione, in accordo con l'USR, promuove: a) un efficace coordinamento dell'attivita' sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica; b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale. 2. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, puo' stipulare apposite convenzioni con l'USR. 3. La Regione puo' stipulare apposite convenzioni con le Universita' finalizzate all'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualita' ai soggetti di cui all'art. 32, con le modalita' disciplinate nel Programma regionale di cui all'art. 7. 4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Universita' per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprieta' o comunque in uso alle Universita' stesse, da parte della comunita' locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle convenzioni sono disciplinate contestualmente le modalita' di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprieta' degli enti locali, anche per le attivita' formative. 5. Le province, in accordo con i comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunita' locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico. 6. I comuni e le province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva degli studenti, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilita' ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture private stesse.