Art. 34 
 
            Albo professionale ligure dei maestri di sci 
 
    1. E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri  di  sci,
tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art.  40,
sotto la vigilanza della Regione. L'albo si  articola  nelle  sezioni
corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard. 
    2.  Sono  iscritti  all'albo  i  maestri  di  sci   in   possesso
dell'abilitazione  di  cui  all'art.  35,  nonche'  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1991,  n.  81  (Legge
quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni
in materia di  ordinamento  della  professione  di  guida  alpina)  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. La permanenza dell'iscrizione  all'albo  e'  subordinata  alla
partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento  professionale  di   cui
all'art.  38  e  all'accertamento  dell'idoneita'   psicofisica   del
maestro.