Art. 34 Albo professionale ligure dei maestri di sci 1. E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 40, sotto la vigilanza della Regione. L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard. 2. Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 35, nonche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 38 e all'accertamento dell'idoneita' psicofisica del maestro.