Art. 40 
 
                Collegio regionale dei maestri di sci 
 
    1. E' istituito quale organo di autodisciplina e  di  autogoverno
della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi
di quanto disposto dalla legge n. 81/1991 e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
    2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri  di  sci
iscritti nell'albo di cui all'art.  34,  nonche'  i  maestri  di  sci
residenti in Liguria che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o
per invalidita'. 
    3.  La  Giunta  regionale  esercita  la  vigilanza  sul  Collegio
regionale ed approva i  regolamenti  relativi  al  suo  funzionamento
nonche' i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento
dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio  o  di  un  suo
organo.