Art. 40 Collegio regionale dei maestri di sci 1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell'albo di cui all'art. 34, nonche' i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'. 3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonche' i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.