Art. 41 
 
            Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati 
 
    1. I maestri di sci iscritti negli albi  professionali  di  altre
Regioni o Province autonome che intendano esercitare  stabilmente  la
professione  in  Liguria  devono  richiedere  l'iscrizione  nell'albo
professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il
Collegio regionale di cui all'art. 40 ed i Collegi di altre  regioni,
previa autorizzazione della Giunta regionale. 
    2.  Il  Collegio  regionale   di   cui   all'art.   40   provvede
all'iscrizione  dei  soggetti  di  cui  al   comma   1,   verificando
preventivamente che il richiedente risulti  gia'  iscritto  nell'albo
professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza
e che permangono i requisiti soggettivi prescritti  per  l'iscrizione
all'albo previsti dall'art. 4 della legge  n.  81/1991  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    3. Il Collegio regionale di cui all'art. 40 provvede  altresi'  a
cancellare dall'albo di cui all'art. 34 i nominativi  di  coloro  che
hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o  Provincia
autonoma. 
    4. I maestri di sci iscritti negli albi  professionali  di  altre
regioni o province autonome che intendano esercitare  la  professione
in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni  o
stagionalmente, devono richiederne nulla osta al  Collegio  regionale
dei maestri di sci della Liguria indicando le localita' sciistiche  e
il periodo di attivita'.  Il  Collegio  regionale  si  esprime  entro
quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la
richiesta si intende accolta. 
    5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi  professionali
italiani che intendono esercitare  per  periodi  superiori  a  trenta
giorni o stagionalmente la professione in Liguria  devono  richiedere
preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale  dei  maestri  di
sci della Liguria. Qualora  i  maestri  di  sci  stranieri  intendano
esercitare stabilmente la professione  in  Liguria,  devono  chiedere
l'iscrizione all'albo professionale della  Regione.  I  nulla-osta  o
l'iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto  dall'art.  12
della legge n. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.