Art. 47 
 
                Preparazione e protezione delle piste 
 
    1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al  transito
degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilita' e
pratica degli sport sulla neve e  sono  responsabili  della  chiusura
degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza. 
    2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a: 
      a)  curare  il  manto  nevoso  in  relazione  alle   condizioni
meteorologiche e di innevamento; 
      b) eliminare gli ostacoli che si possono  rimuovere  e  che  lo
sciatore non puo' scorgere facilmente; 
      c)  proteggere  gli  ostacoli  che  anche  temporaneamente  non
possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli  che
lo sciatore non puo' scorgere facilmente; 
      d) effettuare l'ordinaria e  straordinaria  manutenzione  della
pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine  di  garantire
la stabilita' delle terre ed una corretta regimazione delle acque; 
      e)   a   seguito   di   ragionevoli   previsioni,    proteggere
adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti  da  pericoli,
in particolare relativi a valanghe e frane; 
      f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste  in
corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei,  dirupi,
strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti,  diramazioni
e in tutte le situazioni particolari di pericolo di  caduta  per  gli
sciatori; 
      g) segnalare le intersezioni delle piste con le  strade  aperte
al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di  risalita
e proteggerle per mezzo di piu' serie di  barriere  trasversali  che,
mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento  dei  varchi,
inducano lo sciatore a limitare  la  velocita'  ed  a  modificare  la
direzione di marcia; 
      h) adottare, nella realizzazione e  messa  in  esercizio  delle
barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocita'
e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione  in
generale, anche in relazione alla  loro  funzione,  accorgimenti  che
considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore. 
    3. I gestori si astengono, nella produzione di neve  artificiale,
dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente. 
    4. La  realizzazione  e  la  messa  in  esercizio  di  misure  di
protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi,
nel caso in cui il servizio piste non  sia  adeguatamente  attrezzato
allo scopo.