Art. 47 Preparazione e protezione delle piste 1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilita' e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza. 2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a: a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento; b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non puo' scorgere facilmente; c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non puo' scorgere facilmente; d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilita' delle terre ed una corretta regimazione delle acque; e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane; f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori; g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di piu' serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocita' ed a modificare la direzione di marcia; h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocita' e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore. 3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente. 4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.