Art. 50 
 
       Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili 
 
    1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere  una  condotta
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16 e 17 della legge n. 363/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui
all'art. 48, comma 1, lettera d). 
    2. I soggetti di  cui  al  comma  1  devono  comunque  tenere  un
comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui o
provochi  danno  a  persone  o  cose,  adeguando  l'andatura   e   la
traiettoria tenuta alle proprie capacita' tecniche,  alle  condizioni
ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza  delle  persone  a
valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.