Art. 50 Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili 1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge n. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'art. 48, comma 1, lettera d). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacita' tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.