Art. 58 Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti 1. In caso di comprovata impossibilita' da parte dei titolari degli impianti di cui all'art. 32, gia' in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio puo' autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilita' ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico. 2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'art. 32, comma 5, lettera e), i soggetti che, alla data del 28 dicembre 2006, gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che abbiano superato con esito positivo l'apposito corso, istituito ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2002 e organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Universita'. 3. Sono equiparati agli istruttori di cui all'art. 32, comma 5, lettera d), i soggetti che, alla data di cui al comma 2, avevano prestato attivita' documentata di istruttore per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti soggetti ad autorizzazione, in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Universita'. 4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.