Art. 58 
 
  Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti 
 
    1. In caso di comprovata impossibilita'  da  parte  dei  titolari
degli impianti di cui all'art. 32, gia' in esercizio alla data del 21
agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al
medesimo articolo,  concernenti  gli  aspetti  igienico-sanitari,  il
Comune  competente  per  territorio  puo'  autorizzare,  in   deroga,
soluzioni  alternative.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
applicano anche in caso di comprovata impossibilita' ad  adeguarsi  a
disposizioni che  comportino  varianti  strutturali  in  presenza  di
vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico. 
    2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'art.  32,
comma 5, lettera e), i soggetti che, alla data del 28 dicembre  2006,
gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione  e
che abbiano superato con esito positivo l'apposito  corso,  istituito
ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge  regionale  n.  6/2002  e
organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Universita'. 
    3. Sono equiparati agli istruttori di cui all'art. 32,  comma  5,
lettera d), i soggetti che, alla data di  cui  al  comma  2,  avevano
prestato attivita' documentata di  istruttore  per  almeno  trentasei
mesi,  anche  non  continuativi,  nell'ultimo   quinquennio,   presso
impianti soggetti ad  autorizzazione,  in  possesso  del  diploma  di
scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo  gli
appositi  corsi  organizzati  dalla  Regione  in  collaborazione  con
l'Universita'. 
    4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 32,  comma  2,
della  legge  regionale  n.  6/2002  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.