Art. 6 Funzioni delle province 1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per: a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza; b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati; c) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico; d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale che si svolgono sul proprio territorio ivi compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport nonche' iniziative aventi la finalita' di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle societa' sportive e le discipline della tradizione locale; e) l'attivita' e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie nonche' l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti e la realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili; f) la promozione sportiva per disabili; g) la promozione dell'attivita' motoria per la terza eta'; h) i progetti inerenti le attivita' dello sport di cittadinanza di interesse provinciale. 2. Le province assicurano la predisposizione di opportuna cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle localita' indicante l'ubicazione degli impianti destinati alla pratica delle discipline di tradizione ligure. 3. Le province sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni svolte, completa di informazioni e dati statistici. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, apposite risorse ripartite secondo i criteri contenuti nel Programma regionale di cui all'art. 7. 5. Al fine della programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le province effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza, in collaborazione con i comuni, e l'aggiornamento biennale del censimento stesso. 6. Le province adeguano la loro programmazione ai principi generali di cui al Titolo I della presente legge, coordinandola con i contenuti del Programma regionale di cui all'art. 7.