Art. 6 
 
                       Funzioni delle province 
 
    1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative  alla
concessione di contributi per: 
      a)  la  realizzazione,  il   completamento,   la   manutenzione
straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle  barriere
architettoniche degli impianti sportivi  finalizzati  allo  sport  di
cittadinanza; 
      b) la gestione  di  impianti  sportivi  pubblici  da  parte  di
soggetti privati; 
      c) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici  da  parte  di
soggetti privati in orario extrascolastico; 
      d) la realizzazione e il sostegno di  manifestazioni  ed  altre
iniziative attinenti il mondo dello sport  di  interesse  provinciale
che  si  svolgono  sul  proprio  territorio  ivi  compresi  convegni,
seminari,  corsi  e  pubblicazioni  in  materia  di   sport   nonche'
iniziative  aventi  la  finalita'  di  tutelare  e   valorizzare   il
patrimonio storico-culturale delle societa' sportive e le  discipline
della tradizione locale; 
      e) l'attivita' e la dotazione di attrezzature per i  centri  di
avviamento allo sport e per i  centri  sportivi  scolastici  compreso
l'acquisto delle attrezzature necessarie nonche' l'organizzazione  di
corsi di avviamento al gioco  per  studenti  e  la  realizzazione  di
progetti inerenti i settori giovanili; 
      f) la promozione sportiva per disabili; 
      g) la promozione dell'attivita' motoria per la terza eta'; 
      h) i progetti inerenti le attivita' dello sport di cittadinanza
di interesse provinciale. 
    2.  Le  province  assicurano  la  predisposizione  di   opportuna
cartellonistica stradale sulle  principali  strade  di  accesso  alle
localita'  indicante  l'ubicazione  degli  impianti  destinati   alla
pratica delle discipline di tradizione ligure. 
    3. Le province sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione
una relazione  sull'andamento  delle  funzioni  svolte,  completa  di
informazioni e dati statistici. 
    4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la
Giunta regionale trasferisce alle  province,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione
del bilancio di previsione,  apposite  risorse  ripartite  secondo  i
criteri contenuti nel Programma regionale di cui all'art. 7. 
    5. Al fine della programmazione degli interventi di cui al  comma
1,  lettera  a),  le  province  effettuano  la  ricognizione  ed   il
censimento degli spazi  destinati  allo  sport  di  cittadinanza,  in
collaborazione  con  i  comuni,  e   l'aggiornamento   biennale   del
censimento stesso. 
    6. Le  province  adeguano  la  loro  programmazione  ai  principi
generali di cui al Titolo I della presente legge, coordinandola con i
contenuti del Programma regionale di cui all'art. 7.