Art. 8 
 
                   Comitato regionale per lo sport 
 
    1. E' istituito il Comitato regionale per lo sport  quale  organo
consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma  di
cui all'art. 7, comma 1, per la  redazione  del  regolamento  di  cui
all'art. 32  e  per  il  conferimento  di  riconoscimenti  al  merito
sportivo da parte della Regione. 
    2. Il Comitato e' composto da: 
      a) l'Assessore regionale competente in materia di  sport  o  un
suo delegato, che lo presiede; 
      b)  un  rappresentante  designato  dall'Unione  delle  Province
Italiane (UPI) regionale; 
      c)  un  rappresentante  designato  dall'Associazione  Nazionale
Comuni Italiani (ALACI) regionale; 
      d) un rappresentante designato dall'Unione Nazionale  Comunita'
ed Enti Montani (UNCEM) regionale; 
      e) un rappresentante dell'Universita' degli  Studi  di  Genova,
previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza; 
      f)  il  Direttore  dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  la
Liguria (USR) o suo delegato, previa intesa con l'Amministrazione  di
appartenenza; 
      g) il Presidente regionale del CONI o suo delegato; 
      h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia
di sport; 
      i) un rappresentante scelto tra  quelli  designati  dagli  Enti
nazionali di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale; 
      j) il Presidente regionale del CIP o suo delegato; 
      k) un rappresentante designato dalla Consulta regionale  per  i
diritti della persona handicappata; 
      l) un rappresentante di Unioncamere Liguria. 
    3. Il Comitato regionale per lo sport e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di  tre  anni.  Le
designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta  ed
il Comitato puo' essere costituito qualora le designazioni  pervenute
permettano la nomina di almeno la  meta'  piu'  uno  dei  componenti,
salvo successive integrazioni. 
    4. Il Comitato regionale per lo sport nella prima seduta  approva
il  proprio  regolamento  interno.  Le  funzioni  di  segretario  del
Comitato sono svolte da un dipendente della Regione di categoria  non
inferiore a D. 
    5. I membri del Comitato regionale per lo sport prestano la  loro
opera a titolo gratuito.