Art. 11 Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale 1. Con periodicita' biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna e della quale e' data pubblicita' sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse puo' presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.