Art. 11 
 
                      Aggiornamento e revisione 
                  del Piano paesaggistico regionale 
 
    1.  Con  periodicita'  biennale  la  Giunta   regionale   procede
all'aggiornamento  e  alla  revisione  dei  contenuti  descrittivi  e
dispositivi  del  Piano   paesaggistico   regionale   con   specifica
deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale  della  Regione
autonoma  Sardegna  e  della  quale  e'  data  pubblicita'  sul  sito
istituzionale della Regione e mediante  deposito  presso  gli  uffici
regionali.  Nei  trenta  giorni  successivi  alla  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  della  Regione  autonoma  Sardegna   di   tale
deliberazione,  chiunque   ne   abbia   interesse   puo'   presentare
osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo  termine
la  Commissione  consiliare  competente  in  materia  di  urbanistica
esprime il proprio parere  e  lo  trasmette  alla  Giunta  regionale.
Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera
in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale  deliberazione
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna e
le conseguenti modifiche costituiscono  parte  integrante  del  Piano
paesaggistico regionale.