Art. 12 
 
                     Programmi, piani e progetti 
        di valenza strategica per lo sviluppo del territorio 
 
    1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso  di
altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi,
piani e progetti aventi carattere strategico per promuove lo sviluppo
del territorio regionale in un'ottica di sostenibilita' ambientale  e
paesaggistica. 
    2. I programmi, i piani ed  i  progetti  devono  essere  tali  da
incidere   significativamente    sul    sistema    economico-sociale,
sull'organizzazione   del   territorio   e    sulla    valorizzazione
paesaggistico-ambientale.   In   particolare   possono    comprendere
operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti,  anche
costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche  di
carattere botanico e  forestale  di  elevata  valenza  scientifica  e
culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualita'
paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica. 
    3. La proposta di cui al comma 1  e'  sottoposta  all'Assessorato
competente in materia di governo del territorio  per  la  preliminare
valutazione  della  compatibilita'  complessiva  sotto   il   profilo
paesaggistico.  In  caso  di  esito  positivo  si   procede   mediane
conferenza di servizi ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  247
(Nuove  norme  sul   procedimento   amministrativo),   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    4.  Qualora  la  realizzazione   degli   interventi   programmati
necessiti di variante agli strumenti urbanistici si  procede  secondo
le vigenti disposizioni legislative. In tal caso  i  termini  per  le
pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della meta'.