Art. 13 
 
  Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento 
    degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale 
 
    1. I  piani  paesaggistici,  le  loro  varianti  e  gli  atti  di
aggiornamento e revisione  di  cui  all'art.  11,  introducono  norme
temporanee di salvaguardia e possono  indicare  le  opere  eseguibili
sino  all'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali,   nel
rispetto dei seguenti principi e direttive: 
      a) sono realizzabili: 
        1) interventi di manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di
consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo; 
        2) volumi tecnici di modesta entita' strettamente necessari e
funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture  esistenti
e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi  e  sulla
qualita' paesaggistica del contesto; 
        3)  interventi   di   riqualificazione   degli   insediamenti
esistenti sotto il  profilo  urbanistico,  architettonico-edilizio  e
paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume,  ad  eccezione  di
quello strettamente necessario per servizi; 
        4) interventi pubblici o di  interesse  pubblico  finalizzati
dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province,  dai
comuni o dagli enti strumentali statali o regionali; 
        5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge; 
      b) gli intervenni previsti nei  vigenti  strumenti  urbanistici
sono realizzabili alle seguenti condizioni: 
        1)  che  ricadano  nelle  aree  delimitate  dagli   strumenti
urbanistici come zona territoriali omogenee A e B; 
        2)  che  ricadano  nelle  aree  delimitate  dagli   strumenti
urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e  D,  limitatamente
alla funzione commerciale, qualora le aree siano  intercluse,  ovvero
contigue ed integrate in  termini  di  infrastrutture,  con  l'ambito
urbano; 
      c) nei comuni dotati di piano  urbanistico  comunale  ai  sensi
della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, (Norme per l'uso e  la
tutela del territorio regionale), sono,  altresi',  realizzabili  gli
interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee  C,  D,
G, ed F, previsti  dagli  strumenti  attuativi  approvati  e,  se  di
iniziativa privata, convenzionati. 
    Puo', inoltre, essere concluso il  procedimento  di  approvazione
dei piani attuativi legittimamente adottati  prima  dell'approvazione
del Piano paesaggistico regionale; 
      d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale  di  cui
alla legge regionale n. 45 del 1989 nelle zone territoriali  omogenee
C, D, G, ed F, all'Interno della fascia dei 2.000 metri  dalla  linea
di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti  dagli
strumenti attuativi gia' approvati e convenzionati, a condizione  che
le  relative  opere  di  urbanizzazione  siano  state  legittimamente
avviate prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale. 
    Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi  previsti  nei
piani attuativi regolarmente approvati e, se di  iniziativa  privata,
convenzionati; 
      e) ai fini della  riqualificazione  delle  strutture  destinate
all'esercizio  di  attivita'   turistico-ricettive,   anche   qualora
localizzate nei 300 metri dalla linea  di  battigia,  ridotti  a  150
metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga  agli
strumenti  urbanistici  vigenti,  interventi  di  ristrutturazione  e
rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera
l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme  urgenti
di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e  la
tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25
per cento dei  volumi  legittimamente  esistenti,  a  condizione  che
realizzino        concreti        obiettivi        di        qualita'
paesaggistico-arehitettonica e di efficienza tecnico-funzionale e  si
sviluppino non verso il mare.  Gli  incrementi  volumetrici  previsti
nella   presente   lettera   non   si   applicano   alle    strutture
turistico-ricettive  che  abbiano  gia'  usufruito  degli  incrementi
previsti dalla legge regionale n. 45  del  1989,  art.  10-bis,  come
introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989,  n.  45,  recante
«Norme per l'uso la tutela del territorio regionale»); 
      f) nelle  more  dell'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici
comunali ai piani  paesaggistici  regionali  all'interno  delle  aree
ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove  prevista,
a partire dal  perimetro  piu'  esterno  dei  beni  paesaggistici  ed
identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n.  13
(Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e  delimitazione  dei
centri storici e dei perimetri cautelari  dei  beni  paesaggistici  e
identitari), art. 1, possono  essere  realizzati  gli  interventi  di
trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa  la
realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione
che abbiano ottenuto l'autorizzazione  paesaggistica,  rilasciata  ai
sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146 e seguenti,  e
successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e  le  prescrizioni
dell'autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione  della
compatibilita' dell'intervento proposto con l'interesse paesaggistico
tutelato; 
      g) nella fascia dei  300  metri  dalla  linea  di  battigia  e'
vietata la  realizzazione  di  linee  elettriche  diverse  da  quelle
strettamente    necessarie    e    funzionali    agli    insediamenti
urbanistico-edilizi, ad eccezione di  quelle  gia'  programmate  alla
data del 31 dicembre 2008. E', inoltre, ammessa la  realizzazione  di
linee elettrice che, sulla base di un  atto  di  indirizzo  approvato
dalla Giunta  regionale  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  ottengano  la  preventiva  valutazione
positiva  da  parte  della  Giunta  regionale,  previo  parere  della
commissione consiliare competente; 
      h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione  con
le aree  tutelate  ai  sensi  degli  artt.  142  e  143  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, e'
considerato di primario interesse paesaggistico ed e'  fatto  oggetto
di tutela; 
      i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne  fa  oggetto
di integrale conservazione, le praterie di posedonia,  secondo  anche
quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del  27  maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna   selvatiche,   e   ne
costituiscono «habitat prioritario». E', pertanto, vietato  qualunque
intervento che possa comprometterne l'integrita' ovvero lo  stato  di
equilibrio ottimale dell'habitat naturale,  ad  eccezione  di  quelli
gia' programmati alla data di entrata in vigore della presente  legge
e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta
regionale. 
    2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono  provvisoriamente
efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma  1,
lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoversi e  lettera
e), sono realizzati previa verifica della coerenza  delle  volumetrie
programmate  con  il  contesto   paesaggistico   ed   ambientale   di
riferimento, effettuata di concento in  Amministrazione  regionale  e
amministrazione comunale. In sede di verifica puo'  essere  stabilito
il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati  al
fine di renderli coerenti con le finalita'  del  Piano  paesaggistico
regionale.