Art. 14 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 1. L'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione) - 1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamenti e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione e' approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, art. 9, comma 5. 2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previdente, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146.».