Art. 14 
 
         Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale n. 13 del  2008  e'  sostituito
dal seguente: 
      «Art. 2. (Disciplina per le  aree  all'interno  dei  centri  di
antica e prima formazione) - 1.  Nelle  more  dell'adeguamento  degli
strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle
sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, verificano  la  coerenza  delle
disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei  centri  storici
ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni
del  Piano  paesaggistico  regionale,  sue  varianti   ed   atti   di
aggiornamenti e revisione, e possono procedere alla  loro  attuazione
per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le
restanti aree del centro di antica  e  prima  formazione  esterne  al
piano particolareggiato del centro storico,  verificano  la  coerenza
delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del  Piano
paesaggistico  regionale  e  procedono  alla  loro  attuazione.  Tale
deliberazione e' approvata come previsto dalla legge regionale n.  28
del 1998, art. 9, comma 5. 
    2. Il comune, ottenuta l'approvazione,  pubblica  sul  Bollettino
ufficiale della Regione autonoma Sardegna le deliberazioni di cui  al
comma  1.  Dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione,  all'interno
dell'area del centro di antica e  prima  formazione,  possono  essere
realizzati  gli  interventi  coerenti,  previsti   nella   disciplina
urbanistica   previdente,   a   condizione   che   abbiano   ottenuto
l'autorizzazione  paesaggistica,  rilasciata  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004, art. 146.».