Art. 15 
 
     Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti 
 
    1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi  dei
sottotetti esistenti nelle  zone  urbanistiche  A,  B,  C  ed  E  con
l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire
la messa in opera di interventi tecnologici per il  contenimento  dei
consumi energetici. 
    2. Negli edifici destinati in tutto o in  parte  a  residenza  e'
consentito il recupero volumetrico  a  solo  scopo  residenziale  del
piano sottotetto esistente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi  tra  la  chiusura
orizzontale superiore, anche non  calpestabile,  dell'ultimo  livello
abitabile  e  l'intradosso  delle  falde  della  copertura  a  tetto,
localizzati  all'interno  della  sagoma  dell'edificio   regolarmente
approvata con titolo abitativo, ove prescritto. 
    4. Il recupero abitativo dei  sottotetti  e'  consentito,  previo
titolo  abilitativo,  attraverso  interventi  edilizi  purche'  siano
rispettate tutte le prescrizioni  igienico-sanitarie  riguardanti  le
condizioni di abitabilita' previste dai  regolamenti  vigenti,  salvo
quanto disposto dal comma 5. 
    5. Il recupero abitativo dei sottotetti e' consentito purche' sia
assicurata  per  ogni  singola  unita'  immobiliare  l'altezza  media
ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente
ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi.  Per  i  comuni
posti a quote superiori a 600 metri di  altitudine  sul  livello  del
mare e' consentita rispettivamente la  riduzione  a  metri  2,20  per
spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e  servizi.  Gli
eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono  essere  chiusi
mediante opere murarie o arredi fissi e puo' essere consentito  l'uso
come spazio di servizio destinato  a  guardaroba  e  ripostiglio.  In
corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi  non  e'
presrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui  altezza  superi
metri 1,50 per la superficie relativa. 
    6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei  sottotetti
possono comportare  l'apertura  di  finestre,  lucernari,  abbaini  e
terrazzi   per   assicurare    l'osservanza    dei    requisiti    di
aeroilluminazione  nonche',  nelle  sole   zone   B,   sono   ammesse
modificazioni delle altezze di colmo e di gronda  e  delle  linee  di
pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di
cui al comma 5. 
    7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  negli
ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata  deliberazione
del  consiglio  comunale,  ne  dispongano  l'esclusione  nel  termine
perentorio di novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge. 
    8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
i termini di cui all'art. 10, comma 4.