Art. 3 Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola 1. Nelle zone omogenee E, cosi' come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni nominative regionali. 2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, e' consentito l'incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incremento volumetrico consentito e' del 20 per cento. 3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprieta' dell'imprenditore agricolo destinati ad uso agro-silvo-pastorali e' consentito il solo incremento del 10 per cento dalla volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualita' architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 7. 4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte. 5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).