Art. 3 
 
    Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola 
 
    1. Nelle zone omogenee E, cosi' come individuate dagli  strumenti
urbanistici vigenti, gli  incrementi  volumetrici  sono  disciplinati
dalle seguenti disposizioni,  anche  mediante  il  superamento  degli
indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici
ed in deroga alle vigenti disposizioni nominative regionali. 
    2. Per gli immobili destinati  ad  usi  agro-silvo-pastorali  per
quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i  300
ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri
nelle isole  minori,  e'  consentito  l'incremento  della  volumetria
esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per  cento
per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per
uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri
nelle isole minori, l'incremento volumetrico consentito e' del 20 per
cento. 
    3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di
battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di
proprieta'    dell'imprenditore    agricolo    destinati    ad    uso
agro-silvo-pastorali e' consentito il  solo  incremento  del  10  per
cento dalla volumetria esistente alla  data  del  31  marzo  2009,  a
condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi  usi
ed al miglioramento della  qualita'  architettonica  e  del  contesto
paesaggistico; la proposta di intervento deve  ottenere  la  positiva
valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 7. 
    4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente
realizzati invariati i  parametri  urbanistici  senza  variazioni  di
volumi e superfici coperte. 
    5.  In  attesa  della  revisione  o  dell'adeguamento  del  Piano
paesaggistico  regionale,  nelle  zone  omogenee  E  si  applica   la
disciplina di cui all'art.  3,  commi  1,  2  e  3  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994,  n.  228  (Direttive
per le zone agricole).