Art. 4 
 
                      Interventi di ampliamento 
           degli immobili a finalita' turistico-ricettiva 
 
    1. Per gli  immobili  destinati  allo  svolgimento  di  attivita'
turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera
dei 300 metri dalla linea di battigia,  ridotta  a  150  metri  nelle
isole minori, e' consentito,  anche  mediante  il  superamento  degli
indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti   e   dalle   vigenti   disposizioni   normative   regionali,
l'incremento del 10 per cento della volumetria  esistente  alla  data
del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali  da  determinare
il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del
10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'intero edificio,
oppure si dimostri che l'immobile rispetti  i  parametri  di  cui  al
decreto legislativo n.  192  del  2005,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e  si  consegua   il   miglioramento   della   qualita'
architettonica. La  presenza  di  tali  requisiti  e  delle  relative
tecnologie  impiantistiche  e   costruttive   e'   dichiarata   nella
documentazione  allegata  alla  richiesta  di  concessione  edilizia.
Successivamente il direttore dei lavori  produce,  in  allegato  alla
comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di  conformita'
e di regolare  esecuzione  delle  opere,  con  idonea  documentazione
tecnica e fotografica, nonche' la certificazione energetica ai  sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La  proposta  di  intervento
deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale  di
cui all'art. 7. 
    2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati  oltre  la  fascia
costiera di cui al comma 1, e' consentito un  incremento  volumetrico
del 20 per cento che puo' arrivare al 30 per cento nel  caso  in  cui
siano  previsti  interventi  di  riqualificazione  estesi  all'intero
edificio tali da determinare il contenimento del  consumo  energetico
con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia
primaria, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i  parametri  di
cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed
integrazioni  e  si  consegua   il   miglioramento   della   qualita'
architettonica, della sicurezza strutturala  e  della  accessibilita'
degli immobili. La  presenza  di  tali  requisiti  e  delle  relative
tecnologie  impiantistiche  e   costruttive   e'   dichiarata   nella
documentazione  allegata   alla   denuncia   di   inizio   attivita'.
Successivamente il direttore dei lavori  produce,  in  allegato  alla
comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di  conformita'
e di regolare  esecuzione  delle  opere,  con  idonea  documentazione
tecnica e fotografica, nonche' la certificazione energetica ai  sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 2009. 
    3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la
condizione  che   l'incremento   volumetrico   sia   prioritariamente
destinato a servizi turistici dell'attivita' aziendale senza  aumento
del  numero  di  posti  letto  e  che  venga  sempre  realizzato   in
arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il  mare;
per gli  incrementi  volumetrici  di  cui  al  comma  2  deve  essere
rispettata la condizione che essi siano destinati per  almeno  il  50
per  cento  a  servizi  turistici  dell'attivita'  aziendale.   Negli
immobili a prevalente destinazione turistico-ricreativa con un numero
di camere  non  superiore  a  7,  per  le  volumetrie  legittimamente
esistenti  alla  data  del  31   marzo   2009   aventi   destinazione
residenziale  o  commerciale  e'  sempre  consentito  il  cambio   di
destinazione d'uso che consenta l'incremento delle superfici dedicate
all'attivita' turistico-ricettiva in misura non superiore al  30  per
cento.