Art. 4 Interventi di ampliamento degli immobili a finalita' turistico-ricettiva 1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attivita' turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, e' consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'intero edificio, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualita' architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive e' dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformita' e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonche' la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 7. 2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, e' consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che puo' arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualita' architettonica, della sicurezza strutturala e della accessibilita' degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive e' dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attivita'. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformita' e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonche' la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. 3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l'incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell'attivita' aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attivita' aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricreativa con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale e' sempre consentito il cambio di destinazione d'uso che consenta l'incremento delle superfici dedicate all'attivita' turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.