Art. 5 
 
              Interventi di demolizione e ricostruzione 
 
    1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad
uso residenziale e  di  quello  destinato  a  servizi  connessi  alla
residenza,  turistico-ricettivo  e  produttivo   esistente   mediante
interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate  entro
il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in  relazione
ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di
sicurezza   strutturale   ed   a   quelli   necessari   a   garantire
l'accessibilita' dell'edificio alle persone disabili. 
    2. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  anche  mediante  il
superamento degli indici massimi  di  edificabilita'  previsti  dagli
strumenti  urbanistici  e  dalle   vigenti   disposizioni   normative
regionali, e' consentito un incremento volumetrico del 30  per  cento
in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso
residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza,
di quelli destinati ad attivita' turistico-ricettive o produttive,  a
condizione che  nella  ricostruzione  venga  migliorata  la  qualita'
architettonica e tecnologica complessiva  e  l'efficienza  energetica
dell'edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e
successive modifiche ed integrazioni  L'incremento  volumetrico  puo'
arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso  in  cui  siano
previsti interventi tali da determinare il contenimento  del  consumo
energetico con una riduzione pari almeno al  10  per  cento  rispetto
agli indici previsti dal decreto  legislativo  n.  192  del  2005,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Nel caso di immobili insistenti nella  fascia  dei  300  metri
dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole  minori,  ed
in aree di particolare  valore  paesaggistico  o  in  prossimita'  di
emergenze    ambientali,     architettoniche,     archeologiche     o
storico-artistiche, al fine di  conseguire  la  riqualificazione  del
contesto e' consentita, previa approvazione da  parte  del  consiglio
comunale e stipula di apposita convenzione,  l'integrale  demolizione
degli stessi ed il trasferimento  della  volumetria  preesistente  in
altra area situata oltre la fascia  dei  300  metri  dalla  linea  di
battigia,  ridotta  a  150  nelle  isole  minori   con   destinazione
urbanistica compatibile, a condizione che  il  lotto  originario  sia
ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalita'  pubbliche.
In tale ipotesi e' concesso un  incremento  volumetrico  del  40  per
cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento  dell'indice  di
prestazione energetica di cui al decreto legislativo n.192 del  2005,
e successive modifiche ed integrazioni, e un  incremento  volumetrico
del 45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione
energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del  consiglio
comunale puo'  prevedere  una  deroga  esclusivamente  all'indice  di
edificabilita' e all'altezza, che non puo' comunque  essere  maggiore
di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che  la
soluzione progettale si armonizzi con il  contesto  paesaggistico  in
cui e' inserito l'intervento. 
    4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5  sono  dichiarati  nel
progetto  allegato  alla  richiesta   di   concessione   edilizia   e
successivamente attestati dal direttore dei lavori  che  produce,  in
allegato alla comunicazione di  fine  lavori,  le  certificazioni  di
conformita'  e  di  regolare  esecuzione  delle  opere   con   idonea
documentazione  tecnica  e  fotografica,  nonche'   la   edificazione
energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. 
    5. Le previsioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli edifici ubicati nelle zone extraurbane  ricadenti  nella  fascia
dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti 150 metri nelle  isole
minori, ad eccezione della demolizione dei  volumi  incongrui  e  del
loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre  la
fascia suddetta in aeree  extraurbane  con  destinazione  urbanistica
compatibile. 
    6. Le previsioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli  edifici  compresi  nella  zona  urbanistica  omogenea  A,  come
individuata negli strumenti urbanistici  comunali,  ad  eccezione  di
quelli aventi meno di cinquant'anni  in  contrasto  con  i  caratteri
architettonici e tipologici del contesto e  fermo  restando  che  gli
stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.