Art. 6 
 
             Interventi sul patrimonio edilizio pubblico 
 
    1. Al  fine  di  agevolare  la  riqualificazione  del  patrimonio
edilizio di proprieta' pubblica, e'  consentito,  anche  mediante  il
superamento degli indici massimi  di  edificabilita'  previsti  dagli
strumenti  urbanistici  e  dalle   vigenti   disposizioni   normative
regionali, l'incremento del 20 per cento della  volumetria  esistente
degli edifici destinati ad attiva istituzionali o comunque pubbliche. 
    2. Tale incremento puo' arrivare fino ad un massimo  del  30  per
cento nel caso  in  cui  siano  previsti  interventi  di  recupero  e
ristrutturazione di edifici non in  uso,  finalizzati  al  ripristino
delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite  per
effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della
qualita'  architettonica  dell'intero   edificio,   della   sicurezza
strutturale e della accessibilita' degli immobili. 
    3. Le previsioni di cui al presente articolo  non  sia  applicano
agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella  fascia
dei 300 metri dalla linea di battigia ridotta a 150 metri nelle isole
minori, ad eccezione della demolizione dei  volumi  incongrui  e  del
loro trasferimento con il relativo incremento  volumetrico  oltre  la
fascia suddetta.