Art. 6 Interventi sul patrimonio edilizio pubblico 1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprieta' pubblica, e' consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilita' previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attiva istituzionali o comunque pubbliche. 2. Tale incremento puo' arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualita' architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilita' degli immobili. 3. Le previsioni di cui al presente articolo non sia applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.