Art. 7 
 
               Commissione regionale per il paesaggio 
                    e la qualita' architettonica 
 
    1. E' istituita la Commissione regionale per il  paesaggio  e  la
qualita'   architettonica   al   fine   di   fornire   un    supporto
tecnico-scentifico  all'Amministrazione  regionale  in  merito   alla
valutazione degli interventi da realizzare  in  zone  di  particolare
valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto
che  gli  stessi  non  rechino  pregiudizio  ai  valori  oggetto   di
protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3
e 4 negli altri casi previsti dalla presente  legge.  Svolge  inoltre
funzione consultava della Giunta regionale. 
    2. La Commissione si avvale,  per  il  suo  funzionamento,  degli
uffici  dell'Assessorato  competente  in  materia  di   governo   del
territorio, ed e' composta  da  tre  esperti  in  materia  di  tutela
paesaggistica ed ambientale  con  comprovata  pluriennale  esperienza
nella valorizzazione dei contesti  ambientali,  storico-culturali  ed
insediativi e  nella  progettazione  di  opere  di  elevata  qualita'
architettonica. 
    3. I componenti della  Commissione  sono  nominati  dalla  Giunta
regionale, rimangono in carica per l'intera durata della  legislatura
e cessano dalle loro  funzioni  novanta  giorni  dopo  l'insediamento
dell'organo  esecutivo  di  nuova  elezione.  Con  successiva   legge
regionale  e'  disciplinata  la  corresponsione,  ai  componenti,  di
eventuali compensi. 
    4. Entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  nomina  i  componenti  della
Commissione.