Art. 8 
 
            Condizioni di ammissibilita' degli interventi 
 
    1. Gli interventi previsti negli artt. 2, 3, 4, 5 e  6  non  sono
ammessi: 
      a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; 
      b)  sui  beni  immobili  di   interesse   artistico,   storico,
archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della  parte  II
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dall'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni,  ad  esclusione
dei casi previsti negli articoli precedenti. 
    2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4  non  si  applicano
agli edifici  collocati  in  aree  dichiarate,  ai  sensi  del  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico di  cui  alla  legge  18  maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa  del  suolo),  e  successive  modifiche  ed  integrazione,  di
pericolosita' idraulica elevata o molto elevala (Hi3 -  Hi4),  ovvero
in aree di pericolosita' da frana elevata  o  molto  elevata  (Hg3  -
Hg4). 
    3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5 e
6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre  disposizioni
di legge, dagli strumenti  urbanistici  comunali  e  dalle  norme  di
pianificandone regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi
previsti dal presente capo I. E' sempre ammessa la chiusura di  vuoti
esistenti nei piani intermedi. 
    4. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari interessate
dagli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  devono   risultare
regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del  territorio
ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e  le
istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Il  rispetto  della  presente
disposizione e' attestato mediante autocertificazione rilasciata  dal
direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi  di  adeguamento
ed incremento  previsti  all'art.  2  riguardino  fabbricati  la  cui
costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in  forza  di
regolare concessione edilizia  e  i  lavori  siano  stati  sospesi  a
seguito  di  sequestro  giudiziario  poi  annullato  o  revocato,  la
volumetria esistente, ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  si  intende
quella realizzata entro la data di entrata in vigore  della  presente
legge e le relative istanze di accatastamento devono  essere  avviate
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
    5.Il mutamento della destinazione d'uso per le unita' immobiliari
sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui  agli  artt.
2, 3, 4, 5 e 6 ammesso  a  condizione  che  sia  compatibile  con  le
declinazioni urbanistiche previste dalla  strumentazione  urbanistica
comunale.