Art. 8 Condizioni di ammissibilita' degli interventi 1. Gli interventi previsti negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi: a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dall'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti. 2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazione, di pericolosita' idraulica elevata o molto elevala (Hi3 - Hi4), ovvero in aree di pericolosita' da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4). 3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificandone regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti dal presente capo I. E' sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi. 4. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione e' attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti all'art. 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5.Il mutamento della destinazione d'uso per le unita' immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 ammesso a condizione che sia compatibile con le declinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.