Art. 2 
 
        Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 
 
    L'art.  10  della  legge  regionale  11  dicembre  2007,   n   42
«Istituzione e disciplina del  Collegio  regionale  per  le  garanzie
statutarie» e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10. (Norma finanziaria) - 1. Alla copertura  degli  oneri
derivanti  dalla  presente  legge  quantificabili  per  il  2009   in
€ 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello  stanziamento  di
cui alla UPB 01.01.005. 
    2. L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  provvede
all'attuazione delle necessarie variazione al bilancio del  Consiglio
per l'istituzione della relativa UPB.».