Art. 2 Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 L'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n 42 «Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie» e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Norma finanziaria) - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili per il 2009 in € 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazione al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB.».