Art. 7 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 4 agosto 2009 CHIODI