Art. 5 Modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) 1. Al punto 3, paragrafo 3.1., della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, recante «Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010», il periodo «la Giunta regionale, con proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la gestione del passaggio al nuovo assetto aziendale» e' sostituito con il seguente «la Giunta regionale con proprio atto nomina, entro il trenta settembre 2009, due Commissari straordinari equattro sub commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della Regione o di una ASL regionale che pongono in essere gli atti necessari per l'attivazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 e dell'Azienda Sanitaria Locale 2, anche al fine di predisporre gli strumenti di programmazione nei termini e con le modalita' previste dalla legge regionale n. 146/1996. A decorrere dal 1° ottobre 2009 i contratti dei Direttori generali, dei Direttori amministrativi e dei Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali di Avezzano - Sulmona, Chieti, L'Aquila e Lanciano - Vasto, sono risolti ope legis con conseguente decadenza automatica dagli incarichi rivestiti». 2. Ai Commissari straordinari e' corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Unita' Sanitarie Locali. 3. Le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 esuccessive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari straordinari».