Art. 5 
 
          Modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 
               (Un sistema di garanzie per la salute - 
                Piano sanitario regionale 2008-2010) 
 
    1. Al punto 3, paragrafo 3.1., della  legge  regionale  10  marzo
2008, n. 5, recante «Un sistema di garanzie per  la  salute  -  Piano
sanitario regionale 2008-2010», il periodo «la Giunta regionale,  con
proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la gestione
del passaggio al  nuovo  assetto  aziendale»  e'  sostituito  con  il
seguente «la Giunta regionale  con  proprio  atto  nomina,  entro  il
trenta settembre  2009,  due  Commissari  straordinari  equattro  sub
commissari, scelti questi ultimi tra Dirigenti della Regione o di una
ASL  regionale  che  pongono  in  essere  gli  atti   necessari   per
l'attivazione  dell'Azienda  Sanitaria  Locale   1   e   dell'Azienda
Sanitaria Locale 2, anche al fine di  predisporre  gli  strumenti  di
programmazione nei termini e con le modalita'  previste  dalla  legge
regionale n. 146/1996. A decorrere dal 1° ottobre  2009  i  contratti
dei Direttori generali, dei Direttori amministrativi e dei  Direttori
sanitari delle  Aziende  Sanitarie  Locali  di  Avezzano  -  Sulmona,
Chieti, L'Aquila e Lanciano -  Vasto,  sono  risolti  ope  legis  con
conseguente decadenza automatica dagli incarichi rivestiti». 
    2.  Ai  Commissari  straordinari   e'   corrisposto   lo   stesso
trattamento  economico  previsto  dalla  vigente  normativa   per   i
Direttori generali delle Unita' Sanitarie Locali. 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 11,  del  decreto
legislativo n. 502/1992  esuccessive  modificazioni  ed  integrazioni
trovano   applicazione   anche   nei   confronti    dei    Commissari
straordinari».