Art. 7 Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 146/1996 1. L'art. 35 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 35. (Acquisto di beni e servizi in economia) - 1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34. 2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi devono avvenire secondo modalita' improntate a criteri di semplificazione, tempestivita', economicita', efficacia ed efficienza e di continuita' dei servizi, oltre che dei principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita' e correttezza. 3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali. Detta soglia e' adeguata automaticamente secondo il meccanismo di adeguamento previsto dal decreto legislativo n.163/2006. 4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006, il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all'ordinamento e all'organizzazione dell'Azienda. 5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 (ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), l'acquisizione di beni o servizi in economia puo' avvenire: mediante amministrazione diretta; mediante procedura di cottimo fiduciario; con sistema misto e, cioe' in parte mediante amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario. 6. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di rilevazione piu' idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero tramite la consultazione del mercato elettronico, oppure mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa verifica dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006. 7. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 8. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia».