Art. 7 
 
       Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 146/1996 
 
    1. L'art. 35 della  legge  regionale  n.  146/1996  e  successive
modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 35. (Acquisto di beni e  servizi  in  economia)  -  1.  I
procedimenti  di  acquisizione  di  prestazioni  in   economia   sono
disciplinati,  nel  rispetto  del  presente  articolo,  nonche'   dei
principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del
contratto desumibili dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  ed  inoltre  secondo  quanto   previsto
dall'art. 18 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34. 
    2. Le procedure di acquisizione in economia  di  beni  e  servizi
devono  avvenire  secondo   modalita'   improntate   a   criteri   di
semplificazione, tempestivita', economicita', efficacia ed efficienza
e di continuita' dei  servizi,  oltre  che  dei  principi  di  libera
concorrenza,   parita'   di   trattamento,    non    discriminazione,
trasparenza, proporzionalita', pubblicita' e correttezza. 
    3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per
importi inferiori alla soglia  di  rilevanza  comunitaria,  al  netto
degli oneri fiscali. Detta soglia e' adeguata automaticamente secondo
il  meccanismo  di  adeguamento  previsto  dal  decreto   legislativo
n.163/2006. 
    4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano
attraverso un responsabile del  procedimento  il  quale  svolge,  nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   10   del   decreto
legislativo n. 163/2006,  il  complesso  dei  compiti  relativi  alla
procedura di affidamento e di  vigilanza  sulla  corretta  esecuzione
contrattuale, che non  siano  specificatamente  attribuiti  ad  altri
organi o  soggetti,  in  base  all'ordinamento  e  all'organizzazione
dell'Azienda. 
    5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore  a  20.000
(ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria,  previa
verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai
sensi dell'art. 26 della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Legge
Finanziaria 2000), l'acquisizione di beni o servizi in economia  puo'
avvenire: 
      mediante amministrazione diretta; 
      mediante procedura di cottimo fiduciario; 
      con sistema misto e, cioe' in  parte  mediante  amministrazione
diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario. 
    6. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi  di  trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,
previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,   se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base  di
indagini di mercato da effettuare secondo  le  forme  di  rilevazione
piu' idonee di bene o di servizio da acquistare,  ovvero  tramite  la
consultazione del mercato elettronico,  oppure  mediante  elenchi  di
operatori economici predisposti dalla  Azienda  previa  verifica  dei
requisiti previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo  n.
163/2006. 
    7. L'acquisizione in economia di beni e  servizi  e'  ammessa  in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle  singole  voci  di
spesa, preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna
Azienda, con riguardo alle proprie specifiche  esigenze.  Il  ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle  seguenti
ipotesi: 
      a) risoluzione di un precedente  rapporto  contrattuale,  o  in
danno  del  contraente  inadempiente,  quando   cio'   sia   ritenuto
necessario o conveniente per conseguire la  prestazione  nel  termine
previsto dal contratto; 
      b) necessita' di completare le prestazioni di un  contratto  in
corso, ivi non previste, se non sia  possibile  imporne  l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo; 
      c) prestazioni periodiche  di  servizi,  forniture,  a  seguito
della scadenza dei relativi contratti, nelle more  dello  svolgimento
delle ordinarie procedure di  scelta  del  contraente,  nella  misura
strettamente necessaria; 
      d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali  o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale. 
    8.  Nessuna  prestazione  di  beni  e  servizi  che  non   ricade
nell'ambito  di  applicazione  del  presente  articolo,  puo'  essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla  disciplina
delle acquisizioni in economia».