Art. 8 Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 146/1996 1. L'art. 36 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni esostituito dal seguente: «Art. 36. (Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali) - 1. Nel rispetto delle norme contenute nell'art. 35, il Direttore generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle modalita' di esecuzione degli acquisti in economia. 2. All'effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte del Direttore generale, delle relative competenze e responsabilita', nonche' delle modalita' di rendicontazione. 3. Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro e' possibile a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.».