Art. 8 
 
       Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 146/1996 
 
    1. L'art. 36 della  legge  regionale  n.  146/1996  e  successive
modifiche ed integrazioni esostituito dal seguente: 
      «Art. 36. (Regolamento per gli acquisti  in  economia  e  casse
economali) - 1. Nel rispetto delle norme contenute nell'art.  35,  il
Direttore generale emana apposito Regolamento per  la  determinazione
delle modalita' di esecuzione degli acquisti in economia. 
    2. All'effettuazione degli  acquisti  in  economia,  si  provvede
anche  in  forma  decentrata,  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da
parte  del  Direttore   generale,   delle   relative   competenze   e
responsabilita', nonche' delle modalita' di rendicontazione. 
    3. Il Regolamento di cui  ai  commi  1  e  2  disciplina  inoltre
l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un
limite di anticipazione alle  casse  economali  complessivamente  non
superiore a 20.000 (ventimila) euro.  Il  reintegro  e'  possibile  a
seguito di specifica rendicontazione fino ad  un  limite  trimestrale
pari allo 0,5 per mille del  valore  della  produzione  iscritto  nel
bilancio preventivo economico annuale approvato per  l'esercizio  cui
le anticipazioni si riferiscono.».