Art. 2 Tessere emergenza terremoto 1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti lettere a) e b) sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o comunale finanziati dalla Regione Abruzzo, previa presentazione da parte dell'avente diritto della tessera regionale denominata «Tessera TPL emergenza terremoto», rilasciata dai Comuni di residenza e di dimora degli aventi diritto secondo modalita' organizzative stabilite dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilita'. 2. Ai fini del rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 sinora emesse ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 e 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 15, sono valide fino al 31 luglio 2010 solo se riportano barrato il codice che abilita il titolare a richiedere rispettivamente o l'abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02). 3. A coloro che, a partire dal mese di luglio, hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio, il codice 03, e' riconosciuto, ove richiesto, l'iniziale codice 01 o 02.