Art. 2 
 
                     Tessere emergenza terremoto 
 
    1. I titoli di viaggio di cui alle precedenti  lettere  a)  e  b)
sono rilasciati  dalle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale  che
svolgono servizi automobilistici in concessione regionale o  comunale
finanziati dalla  Regione  Abruzzo,  previa  presentazione  da  parte
dell'avente diritto della tessera regionale denominata  «Tessera  TPL
emergenza terremoto», rilasciata dai Comuni di residenza e di  dimora
degli aventi diritto secondo modalita' organizzative stabilite  dalla
Direzione regionale Trasporti e Mobilita'. 
    2. Ai fini  del  rilascio  dei  titoli  di  viaggio  gratuiti  in
applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto
2009 sinora emesse ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 6 e 1 della legge regionale 11 agosto  2009,  n.  15,
sono valide fino al 31 luglio  2010  solo  se  riportano  barrato  il
codice  che  abilita  il  titolare  a  richiedere  rispettivamente  o
l'abbonamento per lavoratore o per studente (cod. 01 e 02). 
    3. A coloro che, a partire dal mese di  luglio,  hanno  ottenuto,
attraverso procedura di cambio, il codice 03,  e'  riconosciuto,  ove
richiesto, l'iniziale codice 01 o 02.