Art. 3 
 
              Dichiarazioni sostitutive e cambio codice 
 
    1. Gli Uffici dei Comuni,  ai  fini  del  rilascio  «Tessera  TPL
emergenza terremoto», in presenza di  dichiarazioni  sostitutive  che
appaiano palesemente contraffatte o inattendibili,  trasmettono  alle
autorita'   competenti,   per   gli   opportuni   accertamenti,    la
documentazione  prodotta  dagli  interessati.   In   pendenza   degli
accertamenti  l'emissione   della   tessera   e'   sospesa,   dandone
comunicazione alla Direzione regionali Trasporti e Mobilita'. 
    2. La «Tessera TPL emergenza terremoto» non viene  rilasciata  in
caso di dichiarazioni sostitutive inesatte, incomplete o parzialmente
compilate. 
    3. Le procedure di cambio del codice da 03 a 01 o  02  continuano
ad essere preventivamente autorizzate  dalla  Direzione  Trasporti  e
Mobilita', che, a campione, richiede accertamenti,  sulla  condizione
di lavoratore o di studente direttamente presso le sedi di  lavoro  e
di  studio.  Il  termine  di  30  giorni,  ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione, e' sospeso fino al risultato della verifica. 
    4. Ai fini del rilascio del titolo collegato alla  procedura  del
cambio codice, il titolare della «Tessera TPL emergenza terremoto»  a
cui sia stato attribuito il  nuovo  codice,  deve  esibire  anche  la
relativa autorizzazione.