Art. 3 Dichiarazioni sostitutive e cambio codice 1. Gli Uffici dei Comuni, ai fini del rilascio «Tessera TPL emergenza terremoto», in presenza di dichiarazioni sostitutive che appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorita' competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione della tessera e' sospesa, dandone comunicazione alla Direzione regionali Trasporti e Mobilita'. 2. La «Tessera TPL emergenza terremoto» non viene rilasciata in caso di dichiarazioni sostitutive inesatte, incomplete o parzialmente compilate. 3. Le procedure di cambio del codice da 03 a 01 o 02 continuano ad essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Trasporti e Mobilita', che, a campione, richiede accertamenti, sulla condizione di lavoratore o di studente direttamente presso le sedi di lavoro e di studio. Il termine di 30 giorni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e' sospeso fino al risultato della verifica. 4. Ai fini del rilascio del titolo collegato alla procedura del cambio codice, il titolare della «Tessera TPL emergenza terremoto» a cui sia stato attribuito il nuovo codice, deve esibire anche la relativa autorizzazione.