Art. 4 
 
                   Rimborso dei titoli di viaggio 
 
    1. I titoli di viaggi di cui alle lettera a) e b) del  precedente
art. 1 sono rimborsati  alle  aziende  concessionarie  di  TPL  dalla
Regione Abruzzo con una  quota  pari  al  costo  degli  stessi  cosi'
previsto  dal  Tariffario  regionale   vigente,   secondo   modalita'
stabilite con atto della Direzione regionale Trasporti e Mobilita'. 
    2.  Il  costo  dei  titoli  di  viaggio  collegati   ai   servizi
interurbani e suburbani, collegati alle tessere  emergenza  terremoto
riportante il codice 02 sono rimborsati, per i mesi  di  settembre  e
dicembre 2009, giugno e luglio 2010, con una quota pari  al  50%  del
costo dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.