Art. 4 Rimborso dei titoli di viaggio 1. I titoli di viaggi di cui alle lettera a) e b) del precedente art. 1 sono rimborsati alle aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi cosi' previsto dal Tariffario regionale vigente, secondo modalita' stabilite con atto della Direzione regionale Trasporti e Mobilita'. 2. Il costo dei titoli di viaggio collegati ai servizi interurbani e suburbani, collegati alle tessere emergenza terremoto riportante il codice 02 sono rimborsati, per i mesi di settembre e dicembre 2009, giugno e luglio 2010, con una quota pari al 50% del costo dell'abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.