Art. 5 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
    1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate
ai sensi delle leggi regionali nn. 6/2009 e 11/2009 e della  presente
legge, qualora all'atto dei controlli a bordo  dei  mezzi,  risultino
sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un  titolo  di  viaggio
comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie  previste
dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia
di Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio». 
    2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo
a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte  a  casi  in  cui  le
tessere regionali TPL, esibite ai fini dell'emissione  di  titoli  di
viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o  comunque  non
valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti,  per  il  tramite
della Direzione regionale Trasporti e Mobilita',  l'accertamento  dei
dati relativi  alle  medesime.  In  pendenza  degli  accertamenti  le
«Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso  le
biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione,  fino  ad
un massimo di due mesi. 
    3. Le  «Tessere  TPL  emergenza  terremoto»  che,  a  seguito  di
controlli effettuati dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilita',
risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti  dalla
presente legge o che abbiano dato luogo  al  rilascio  di  titoli  di
viaggio per percorsi diversi da  quelli  ammessi  dalla  legge,  sono
sospese d'ufficio. 
    In tal caso, la Direzione regionale Trasporti e Mobilita',  fermo
restando l'azione penale in caso di  dichiarazioni  false,  avvia  la
procedura per il recupero nei confronti del non avente  titolo  delle
somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati  gratuitamente  dalle
aziende sulla base della medesima tessera regionale.