Art. 5 Controlli e sanzioni 1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate ai sensi delle leggi regionali nn. 6/2009 e 11/2009 e della presente legge, qualora all'atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio». 2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere regionali TPL, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilita', l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di due mesi. 3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di controlli effettuati dalla Direzione regionale Trasporti e Mobilita', risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla legge, sono sospese d'ufficio. In tal caso, la Direzione regionale Trasporti e Mobilita', fermo restando l'azione penale in caso di dichiarazioni false, avvia la procedura per il recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.