Art. 7 Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall'AMA 1. Il Comune di L'Aquila, in qualita' di ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, e' autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 luglio 2010, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dalla societa' Azienda Mobilita' Aquilana S.p.A.. Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto alla Azienda Mobilita' Aquilana S.p.A., per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 e' calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall'azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.