Art. 7 
 
                    Regime speciale per i servizi 
                di trasporto locale gestiti dall'AMA 
 
    1. Il Comune di L'Aquila,  in  qualita'  di  ente  concedente  il
servizio di trasporto pubblico comunale, e' autorizzato a derogare il
vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31  luglio
2010, la  libera  circolazione  sui  servizi  di  trasporto  pubblico
gestiti dalla societa' Azienda Mobilita' Aquilana S.p.A.. Il rimborso
relativo ai mancati  introiti  da  traffico  derivante  dalla  libera
circolazione e dovuto alla Azienda Mobilita' Aquilana S.p.A., per  il
periodo dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 e' calcolato  in  via
forfetaria   con   riferimento   ai   medesimi   introiti   accertati
dall'azienda nel primo trimestre dell'anno 2009.