Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011. 2. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere annuale della spesa sara' determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.