Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione  della  presente  legge
per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante l'utilizzo
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2009 alla UPB n. 011. 
    2. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere  annuale  della
spesa sara' determinato con la legge  di  approvazione  dei  relativi
bilanci annuali.