Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' ECONOMICA E TECNICA E DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE. Capo I Finalita' Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'espressione della valutazione di congruita' e dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale nei contratti attivi e passivi di cui e' parte l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 72-bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale) e successive modifiche e integrazioni. Capo II Valutazione di congruita' Art. 2. Oggetto e natura della valutazione di congruita' 1. La valutazione di congruita' economica ha ad oggetto la verifica della congruita' del corrispettivo contrattuale rispetto ai valori di mercato, in relazione all'oggetto del contratto da stipulare e alle modalita' di esecuzione della prestazione. 2. La valutazione di congruita' tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, oggetto del contratto da stipulare. 3. La valutazione di congruita' ha natura obbligatoria e vincolante ed e' acquisita prima della stipulazione del contratto. Art. 3. Contratti oggetto della valutazione di congruita' 1. La stipulazione dei contratti e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato. 2. La stipulazione dei contratti non e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica: a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato; b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza; c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti; d) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 92 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici). 3. Nei casi indicati al comma 1, la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, e' subordinata anche all'acquisizione della valutazione di congruita' tecnica. Art. 4. Criteri della valutazione di congruita' 1. La valutazione di congruita' economica del corrispettivo contrattuale e' effettuata tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari, listini e tariffari, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza. 2. La valutazione di congruita' economica e' adeguatamente motivata sulla base dei criteri indicati al comma 1. 3. La valutazione di congruita' tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, e' effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Art. 5. Competenza 1. La valutazione di congruita' economica e' espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati. 2. La valutazione di congruita' tecnica e' espressa dal Direttore del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera g) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008 n. 1580, in materia di parere di congruita' del Servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali. Capo III Conformita' della prestazione contrattuale Art. 6. Oggetto e natura dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale 1. L'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto. 2. L'acquisizione dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale e' elemento necessario per procedere alla liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di cui e' parte l'Amministrazione regionale. Art. 7. Competenza 1. L'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale e' espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e dai funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati. Art. 8. Esclusioni 1. Il presente capo non si applica ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici. Capo IV Disposizioni finali Art. 9. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2009 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2009, n. 57 (Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo) le parole «dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 10. Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2008 1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 257 (Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio politiche comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 11. Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 1. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2008, n. 61 (Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali) le parole «di cui viene attestata la congruita'» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 13 e 14 del presente regolamento». 3. Al comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «l'importo relativo previsto ritenuto congruo» sono soppresse. 4. Al comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 61/2008 le parole «della regolare esecuzione apposta dal responsabile dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 12. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 6/2008 1. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 6 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 13. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunita' e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo) e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Liquidazione della spesa) - 1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito munite dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale.». Art. 14. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 380/2006 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attivita' produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati) le parole «della regolare esecuzione della commessa» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 15. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2006 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2006, n. 113 (Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi alle esigenze operative del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici) le parole «della regolarita' della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato e comunque a seguito del parere di congruita', quando previsto, espresso dal Direttore del Servizio geologico e nei casi di specifiche forniture e prestazioni dal Direttore del Servizio competente per materia» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 16. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 100/2006 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 1° aprile 2006, n. 100 (Regolamento per le spese in economia, per la realizzazione del programma «Eures», nell'ambito della rete europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) le parole «di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 17. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 99/2006 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 1° aprile 2006, n. 99 (Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)) le parole «di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 18. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2005, n. 434 (Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) le parole «congruita' dei prezzi e» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005 le parole «La congruita' dei prezzi e la conformita' della prestazione sono attestate» sono sostituite dalle seguenti «La conformita' della prestazione e' attestata». Art. 19. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 430/2005 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 430 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parita') le parole «di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 20. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 318/2005 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2005, n. 318 (Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento) le parole «della regolarita' della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 21. Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 298/2005 1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 298 (Regolamento per il servizio di economato dell'Amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e' sostituito dal seguente: «1. Le forniture di beni e servizi sono soggette ad attestazione di conformita' della prestazione contrattuale da eseguirsi, di norma, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della merce o dal compimento della prestazione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura». 2. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 298/2005 le parole «del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 22. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2005 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 257 (Legge Regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni centrali edella Protezione Civile della Regione) le parole «della regolarita' della fornitura da parte del funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 23. Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 195 (Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione Civile della Regione) le parole «dal parere di congruita'» dono sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruita'». 2. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 le parole «dal parere di congruita'» sono sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruita'». 3. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 le parole, «forniture e servizi» sono soppresse. Art. 24. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 343/2004 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2004, n. 343 (Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) le parole «di regolare esecuzione o del parere di conformita'» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 25. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 315/2004 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2004, n. 315 (Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111 della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004)) le parole «della regolarita' della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 26. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2004 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2004, n. 246 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione) le parole «della regolarita' della fornitura o della prestazione da parte del Capo di Gabinetto, ovvero dei responsabili degli Uffici distaccati» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 27. Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 244/2004 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 244 (Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attivita' di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per icomparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane) le parole «, previa acquisizione del parere sulla compatibilita' degli stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.)» sono soppresse. 2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 244/2004 le parole «previa acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera c)» sono soppresse. 3. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 244/2004 le parole «di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 28. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 401/2003 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2003, n. 401 (Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per l'attivita' promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2001) le parole «della regolarita' della fornitura/prestazione» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 29. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2003 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2003, n. 150 (Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin) le parole «della regolarita' della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 30. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 316/2001 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 316 (Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles) le parole «della dichiarazione o della attestazione di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti «dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». Art. 31. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000 1. Al comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n.105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' degli Enti ed organismi funzionali della Regione) dopo le parole «i verbali di collaudo ove richiesti,» sono inserite le seguenti «l'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale,». 2. Alla rubrica dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, prima delle parole «collaudo e certificato di regolare esecuzione» sono inserite le seguenti «attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». 3. Al comma 1 dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, le parole «tutti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi» sono sostituite dalle seguenti «le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale; i lavori». 4. Al comma 3 dell'art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000, le parole «e l'importo delle forniture o dei servizi non superi L. 10.000.000,» sono soppresse. Art. 32. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998 1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 1998, n.208 (Regolamento per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti) le parole «e secondo» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998 le parole «l'emissione del certificato di regolare fornitura» sono sostituite dalle seguenti «l'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». 3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998 le parole «e, se del caso, dal parere di congruita'» sono soppresse. Art. 33. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 1997, n. 274 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Cineteca regionale e per la valutazione della congruita' dei relativi contratti) le parole «e tutte le forniture» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997, le parole «dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale o dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione». Art. 34. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1995, n. 158 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura settore Attivita' regionali di orientamento e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte la Direzione medesima) le parole «e tutte le forniture» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995, le parole «dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro» sono sostituite dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale o dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione». Art. 35. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1991, n. 586 (Regolamento per gli interventi e le spese in generale che possono farsi in economia da parte del Servizio dei Porti e della Navigazione Interna della Direzione regionale della Viabilita' e dei Trasporti) le parole «devono essere verificati dal funzionario preposto all'ufficio o da persona esperta da esso designata che rilascia il certificato di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti ad attestazione di conformita' della prestazione contrattuale, ovvero, nel caso di lavori, a verifica della regolare esecuzione». 2. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991, dopo le parole «dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione» sono aggiunte le seguenti «o dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». 3. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991 le parole «e del parere di congruita'» sono soppresse. Art. 36. Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 586/1991; b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1994, n. 368 (Regolamento previsto dall'art. 55, 2° comma, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, concernente le modalita' e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruita' e di conformita' per icontratti da stipularsi da parte dell'ufficio di piano); c) l'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/1995; d) l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274/1997; e) il comma 2 dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 208/1998; f) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1999, n. 69 (Regolamento concernente i lavori, le forniture, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale «Azienda dei parchi e delle foreste regionali»; g) i commi 5 e 6 dell'art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2000; h) il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 135 (Regolamento per l'attivazione dei programmi di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia); i) il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2000, n. 266 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo); j) il decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 109 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna); k) il decreto del Presidente della Regione n. 23 aprile 2001, n. 135 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria); l) il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2001, n. 315 (Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4); m) gli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Regione n. 316/2001; n) gli artt. 12 e 16 del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2002, n. 150 (Regolamento per l'affidamento dei servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario e per l'espressione del parere di congruita' in esecuzione dell'art. 3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3); o) il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2002, n. 356 (Regolamento per I' espressione dei pareri di congruita' e di conformita' sulle prestazioni oggetto di contratti di cui e' parte la Direzione regionale dell'ambiente in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995); p) il decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2002, n. 360 (Regolamento per l'espressione dei pareri di congruita' e conformita' di cui e' parte la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995); q) il decreto del Presidente della Regione n. 26 novembre 2002, n. 364 (Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia 2000-2006; r) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2003; s) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 401/2003; t) il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2004; u) il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 315/2004; v) il decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2004, n. 342 (Regolamento di cui al comma 2 dell' art 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformita'); w) l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 343/2004; x) il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2004, n. 347 (Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della Direzione centrale programmazione e controllo); y) il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005; z) il comma 2 dell'art. 6 decreto del Presidente della Regione n. 257/2005; aa) il comma 2 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.298/2005; bb) i commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 318/2005; cc) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 430/2005; dd) il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 434/2005; ee) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 99/2006; ff) il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 100/2006; gg) l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2006; hh) il decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2006, n. 175 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima); ii) il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 243 (Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, art. 33. Modifiche al Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.); jj) l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 380/2006; kk) gli artt. 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 141 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo); ll) l'art. 5-bis del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007; mm) gli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 6/2008; nn) l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 257/2008; oo) il comma 2 dell'art. 7, l'articolo 10 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2009; pp) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 90 (Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo); qq) gli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2009, n. 101 (Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita' e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277); rr) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 190 (Regolamento per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) per le esigenze operative dell'Osservatorio degli appalti presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici). Art. 37. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente TONDO