Allegato 
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITA' PER  L'ESPRESSIONE  DELLA
  VALUTAZIONE DI CONGRUITA' ECONOMICA E TECNICA  E  DELL'ATTESTAZIONE
  DI CONFORMITA' DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE. 
 
                               Capo I 
 
 
                              Finalita' 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    Il presente regolamento disciplina i criteri e le  modalita'  per
l'espressione della valutazione di congruita' e dell'attestazione  di
conformita' della prestazione contrattuale  nei  contratti  attivi  e
passivi  di  cui  e'  parte  l'Amministrazione  regionale,  ai  sensi
dell'art. 72-bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in
materia di programmazione finanziaria  e  contabilita'  regionale)  e
successive modifiche e integrazioni. 
 
                               Capo II 
 
 
                      Valutazione di congruita' 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
          Oggetto e natura della valutazione di congruita' 
 
    1. La valutazione  di  congruita'  economica  ha  ad  oggetto  la
verifica della congruita' del corrispettivo contrattuale rispetto  ai
valori  di  mercato,  in  relazione  all'oggetto  del  contratto   da
stipulare e alle modalita' di esecuzione della prestazione. 
    2. La valutazione di congruita' tecnica ha ad oggetto la verifica
dell'adeguatezza tecnica  delle  dotazioni  informatiche  ad  elevata
complessita',  diverse  da  quelle  di  largo  consumo,  oggetto  del
contratto da stipulare. 
    3.  La  valutazione  di  congruita'  ha  natura  obbligatoria   e
vincolante ed e' acquisita prima della stipulazione del contratto. 
 
                               Art. 3. 
 
 
          Contratti oggetto della valutazione di congruita' 
 
    1. La stipulazione dei contratti e' subordinata  all'acquisizione
della  valutazione  di  congruita'  economica  nei  casi  in  cui  il
contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da  quella
aperta, ristretta  o  negoziata  preceduta  da  gara  esplorativa  di
mercato. 
    2.   La   stipulazione   dei   contratti   non   e'   subordinata
all'acquisizione della valutazione di congruita' economica: 
      a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato; 
      b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza; 
      c) quando il corrispettivo relativo a  contratti  stipulati  in
forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta
e pronta consegna, di importo  non  superiore  ad  euro  500,00,  sia
liquidato in contanti; 
      d) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 92 del  decreto  del
Presidente  della  Regione  5  giugno  2003,  n.165  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale n.  14/2002  in  materia  di  lavori
pubblici). 
    3. Nei casi indicati al comma 1, la  stipulazione  dei  contratti
aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche  ad  elevata
complessita', diverse da quelle  di  largo  consumo,  e'  subordinata
anche all'acquisizione della valutazione di congruita' tecnica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
               Criteri della valutazione di congruita' 
 
    1. La  valutazione  di  congruita'  economica  del  corrispettivo
contrattuale e'  effettuata  tenendo  conto  del  miglior  prezzo  di
mercato, ove rilevabile, ovvero dell'elenco dei  prezzi  desunti  dai
prezziari, listini e tariffari,  normalmente  in  uso  nel  luogo  di
esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche  e  di
ogni altro elemento di conoscenza. 
    2.  La  valutazione  di  congruita'  economica  e'  adeguatamente
motivata sulla base dei criteri indicati al comma 1. 
    3.  La  valutazione  di  congruita'   tecnica   delle   dotazioni
informatiche ad elevata complessita',  diverse  da  quelle  di  largo
consumo, e' effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito
dell'Amministrazione regionale. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                             Competenza 
 
    1.  La  valutazione  di  congruita'  economica  e'  espressa  dai
dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa e  dai  funzionari
delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati. 
    2. La valutazione di congruita' tecnica e' espressa dal Direttore
del Servizio sistema informativo regionale della  Direzione  centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi  entro  venti  giorni
dal ricevimento della richiesta. 
    3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1,  lettera
g) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto
2008 n. 1580,  in  materia  di  parere  di  congruita'  del  Servizio
consulenza tecnica della  Direzione  centrale  patrimonio  e  servizi
generali. 
 
                              Capo III 
 
 
             Conformita' della prestazione contrattuale 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                 Oggetto e natura dell'attestazione 
            di conformita' della prestazione contrattuale 
 
    1. L'attestazione di conformita' della  prestazione  contrattuale
ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a
quanto previsto nel contratto. 
    2.  L'acquisizione   dell'attestazione   di   conformita'   della
prestazione contrattuale e' elemento necessario  per  procedere  alla
liquidazione, anche parziale, dei corrispettivi dei contratti di  cui
e' parte l'Amministrazione regionale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                             Competenza 
 
    1. L'attestazione di conformita' della  prestazione  contrattuale
e' espressa dai dirigenti, dai titolari di posizione organizzativa  e
dai  funzionari  delegati,  con  riferimento  ai  contratti  da  essi
stipulati. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Il presente capo non si applica ai contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione di lavori pubblici. 
 
                               Capo IV 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Modifica all'art. 11 del decreto del 
                 Presidente della Regione n. 57/2009 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del  Presidente  della
Regione 5 marzo  2009,  n.  57  (Regolamento  per  le  forniture,  le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio
Stampa della Presidenza della Regione  e  per  la  valutazione  della
congruita' dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio  medesimo)  le
parole  «dell'avvenuto  collaudo  o  della  verifica  della  regolare
esecuzione» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  conformita'  della
prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 10. 
 
 
                Modifica all'art. 12 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 257/2008 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 26 settembre 2008, n. 257 (Regolamento per l'acquisizione  di
servizi e forniture in economia del  Servizio  politiche  comunitarie
della  Presidenza  della  Regione  -   Relazioni   internazionali   e
comunitarie) le parole «della  regolare  esecuzione  della  commessa»
sono sostituite dalle  seguenti  «di  conformita'  della  prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Modifiche al decreto del 
                 Presidente della Regione n. 61/2008 
 
    1. Al comma 4  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 15 febbraio 2008, n. 61 (Regolamento  per  l'acquisizione  di
lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  del  Servizio  gestione
patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e  servizi
generali) le parole «di  cui  viene  attestata  la  congruita'»  sono
soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 61/2008 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 8,
9, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti «le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 13 e 14  del
presente regolamento». 
    3. Al comma 4 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 61/2008 le parole «l'importo  relativo  previsto  ritenuto
congruo» sono soppresse. 
    4. Al comma 6 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 61/2008 le parole «della regolare esecuzione  apposta  dal
responsabile dell'istruttoria» sono  sostituite  dalle  seguenti  «di
conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                 Presidente della Regione n. 6/2008 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 9 gennaio 2008, n. 6 (Regolamento concernente  l'acquisizione
di beni e servizi in economia  del  Servizio  rapporti  comunitari  e
integrazione   europea    della    Direzione    centrale    relazioni
internazionali, comunitarie e  autonomie  locali)  le  parole  «della
regolare esecuzione della commessa» sono  sostituite  dalle  seguenti
«di conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 13. 
 
 
              Sostituzione dell'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre
2007, n. 277 (Regolamento per l'acquisizione in economia  di  beni  e
servizi da parte del Servizio pari opportunita' e per la  valutazione
della congruita' dei  contratti  nei  quali  sia  parte  il  servizio
medesimo) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8. (Liquidazione della spesa) - 1. La liquidazione  delle
spese avviene previa presentazione di  fatture  o  note  di  addebito
munite   dell'attestazione   di   conformita'    della    prestazione
contrattuale.». 
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Modifica all'art. 7 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 380/2006 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 12   dicembre   2006,   n.   380   (Regolamento   concernente
l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento  di  iniziative
nei  settori  di  competenza  della  Direzione   centrale   attivita'
produttive  tramite  apertura  di  credito  a  favore  di  funzionari
delegati) le parole «della regolare esecuzione della  commessa»  sono
sostituite  dalle  seguenti   «di   conformita'   della   prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 15. 
 
 
                 Modifica all'art. 9 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 113/2006 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 10 aprile 2006, n. 113 (Regolamento sulle spese  da  eseguire
tramite funzionario delegato per l'acquisizione  di  beni  e  servizi
connessi  alle  esigenze  operative  del  Servizio  geologico   della
Direzione centrale ambiente  e  lavori  pubblici)  le  parole  «della
regolarita' della fornitura o del  servizio  da  parte  dello  stesso
funzionario delegato e comunque a seguito del parere  di  congruita',
quando previsto, espresso dal Direttore del Servizio geologico e  nei
casi di specifiche forniture e prestazioni dal Direttore del Servizio
competente  per  materia»  sono   sostituite   dalle   seguenti   «di
conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 16. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 100/2006 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 1° aprile 2006, n. 100 (Regolamento per le spese in economia,
per la realizzazione del programma «Eures»,  nell'ambito  della  rete
europea dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art.  57,  comma  2,
della legge regionale 9  agosto  2005  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita'  del  lavoro)  le  parole  «di
regolare  esecuzione  da  parte  del   funzionario   delegato»   sono
sostituite  dalle  seguenti   «di   conformita'   della   prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 17. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                 Presidente della Regione n. 99/2006 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 1° aprile  2006,  n.  99  (Regolamento  per  le  spese  in
economia ai sensi dell'art. 8, comma  1,  della  legge  regionale  18
gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) per  la  diffusione  della
conoscenza dei contenuti della  normativa  regionale  in  materia  di
lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale
22 aprile 2004 n. 13  (Interventi  in  materia  di  professioni))  le
parole «di regolare esecuzione da  parte  del  funzionario  delegato»
sono sostituite dalle  seguenti  «di  conformita'  della  prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 18. 
 
 
                Modifiche all'art. 10 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 434/2005 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 12 dicembre 2005, n. 434 (Regolamento  per  l'esecuzione  dei
lavori  in  economia  della  Direzione  centrale  risorse   agricole,
naturali, forestali e montagna) le parole «congruita' dei  prezzi  e»
sono soppresse. 
    2. Al comma 2 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  434/2005  le  parole  «La  congruita'  dei  prezzi  e  la
conformita' della prestazione sono attestate» sono  sostituite  dalle
seguenti «La conformita' della prestazione e' attestata». 
 
                              Art. 19. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 430/2005 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 5 dicembre 2005, n. 430 (Regolamento  per  l'acquisizione  in
economia di beni e servizi per le esigenze operative del  consigliere
regionale  di  parita')  le  parole  «di  regolare  esecuzione»  sono
sostituite  dalle  seguenti   «di   conformita'   della   prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 20. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 318/2005 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 21  settembre  2005,  n.  318  (Regolamento  sulle  spese  da
eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione  di  beni  e
servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica,
servizio di piena e pronto intervento) le parole  «della  regolarita'
della fornitura o del servizio  da  parte  dello  stesso  funzionario
delegato»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «di  conformita'  della
prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Modifiche al decreto del 
                Presidente della Regione n. 298/2005 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 8 settembre 2005, n. 298  (Regolamento  per  il  servizio  di
economato dell'Amministrazione della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia) e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le forniture di beni e servizi sono soggette ad  attestazione
di conformita' della prestazione contrattuale da eseguirsi, di norma,
nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della  merce  o
dal compimento della prestazione, ovvero, se successiva,  dalla  data
di presentazione della fattura». 
    2. All'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
298/2005 le parole «del  collaudo  o  dell'attestazione  di  regolare
esecuzione» sono  sostituite  dalle  seguenti  «dell'attestazione  di
conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 22. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 257/2005 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 5 agosto 2005, n. 257 (Legge Regionale  n.  4/2001,  art.  8,
commi 52 e 53 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per
l'acquisto di  materiali  ed  attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese
quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto
informatico,  ivi  compreso  l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati
on-line, per le esigenze operative correnti delle Direzioni  centrali
edella Protezione Civile della Regione) le parole «della  regolarita'
della fornitura da parte del funzionario  delegato»  sono  sostituite
dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 23. 
 
 
                      Modifiche al decreto del 
                Presidente della Regione n. 195/2005 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 giugno 2005, n. 195 (Regolamento per le spese in  economia
relative a lavori, forniture e  servizi  da  parte  della  Protezione
Civile della Regione) le  parole  «dal  parere  di  congruita'»  dono
sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruita'». 
    2. Al comma 4  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  195/2005  le  parole  «dal  parere  di  congruita'»  sono
sostituite dalle seguenti «dalla valutazione di congruita'». 
    3. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
195/2005 le parole, «forniture e servizi» sono soppresse. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                Modifica all'art. 11 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 343/2004 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 ottobre 2004, n. 343 (Regolamento  per  l'acquisizione  di
beni e di  servizi  in  economia  della  Direzione  centrale  risorse
agricole, naturali, forestali e  montagna)  le  parole  «di  regolare
esecuzione  o  del  parere  di  conformita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 25. 
 
 
                 Modifica all'art. 7 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 315/2004 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 1° ottobre 2004, n. 315 (Regolamento  recante  norme  per  le
spese di funzionamento del Comitato istituzionale  paritetico  per  i
problemi della minoranza slovena di cui all'art.  3  della  legge  n.
38/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 111  della  legge  regionale  n.
1/2004 (legge finanziaria 2004)) le parole «della  regolarita'  della
fornitura da parte del Funzionario delegato stesso»  sono  sostituite
dalle seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 26. 
 
 
                 Modifica all'art. 7 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 246/2004 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 22 luglio 2004, n. 246  (Regolamento  per  l'acquisizione  in
economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di  Gabinetto  della
Presidenza  della  Regione)  le  parole  «della   regolarita'   della
fornitura o della prestazione da parte del Capo di Gabinetto,  ovvero
dei responsabili  degli  Uffici  distaccati»  sono  sostituite  dalle
seguenti «di conformita' della prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 27. 
 
 
                      Modifiche al decreto del 
                Presidente della Regione n. 244/2004 
 
    1. Alla lettera c) del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 244 (Regolamento  per  la
gestione delle spese  per  l'acquisto,  la  produzione  di  materiale
divulgativo  e  didattico,  per  l'organizzazione  di  convegni,  per
l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento  di  attivita'
di consulenza ed assistenza  tecnica  di  particolare  interesse  per
icomparti agricolo, naturale, forestale e per  le  aree  montane)  le
parole «, previa acquisizione del parere sulla  compatibilita'  degli
stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per
il sistema informativo regionale (S.I.R.)» sono soppresse. 
    2. Alla lettera b) del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 244/2004 le parole  «previa  acquisizione
del parere di cui al comma 1, lettera c)» sono soppresse. 
    3. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  244/2004  le  parole  «di  regolare   esecuzione»   sono
sostituite  dalle  seguenti   «di   conformita'   della   prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 28. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 401/2003 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 6 novembre 2003, n. 401 (Regolamento concernente l'esecuzione
delle spese dirette per  l'attivita'  promozionali  nel  settore  dei
trasporti in applicazione  dell'art.  11  della  legge  regionale  n.
16/2001) le parole «della  regolarita'  della  fornitura/prestazione»
sono sostituite dalle  seguenti  «di  conformita'  della  prestazione
contrattuale». 
 
                              Art. 29. 
 
 
                 Modifica all'art. 8 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 150/2003 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 6 novembre 2003, n. 150 (Regolamento recante  norme  relative
alle spese di  funzionamento  e  gestione  del  Centro  regionale  di
catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin) le parole
«della regolarita' della fornitura da parte del Funzionario  delegato
stesso»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «di   conformita'   della
prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 30. 
 
 
                Modifica all'art. 14 del decreto del 
                Presidente della Regione n. 316/2001 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 17 agosto 2001, n. 316 (Regolamento  per  l'esecuzione  delle
spese dell'Ufficio di collegamento di  Bruxelles)  le  parole  «della
dichiarazione  o  della  attestazione  di  cui  all'art.   12»   sono
sostituite dalle seguenti  «dell'attestazione  di  conformita'  della
prestazione contrattuale». 
 
                              Art. 31. 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 105/2000 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  29  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta   regionale   31   marzo   2000,   n.105   (Regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  degli  Enti  ed
organismi funzionali della Regione) dopo  le  parole  «i  verbali  di
collaudo ove richiesti,» sono inserite le seguenti «l'attestazione di
conformita' della prestazione contrattuale,». 
    2. Alla rubrica dell'art. 71 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  n.  105/2000,  prima  delle  parole  «collaudo   e
certificato  di  regolare  esecuzione»  sono  inserite  le   seguenti
«attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». 
    3. Al comma 1 dell'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 105/2000, le parole «tutti i lavori, le forniture
e le prestazioni di  servizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «le
forniture  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  sono   soggette
all'attestazione di conformita'  della  prestazione  contrattuale;  i
lavori». 
    4. Al comma 3 dell'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 105/2000, le parole «e l'importo delle  forniture
o dei servizi non superi L. 10.000.000,» sono soppresse. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 208/1998 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta
regionale 11 giugno 1998, n.208 (Regolamento  per  gli  acquisti  che
possono farsi  in  economia  da  parte  del  Servizio  del  trasporto
pubblico locale della Direzione  regionale  della  viabilita'  e  dei
trasporti) le parole «e secondo» sono soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 208/1998  le  parole  «l'emissione  del  certificato  di
regolare fornitura» sono sostituite dalle seguenti «l'attestazione di
conformita' della prestazione contrattuale». 
    3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 208/1998 le parole  «e,  se  del  caso,  dal  parere  di
congruita'» sono soppresse. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 274/1997 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale
26 agosto 1997, n. 274 (Regolamento per i lavori,  le  forniture,  le
provviste ed i servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte  della
Direzione  regionale  dell'istruzione  e  della  cultura  -  Cineteca
regionale  e  per  la  valutazione  della  congruita'  dei   relativi
contratti) le parole «e tutte le forniture» sono soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 274/1997,  le  parole  «dell'avvenuta  provvista,
servizio o lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  conformita'
della prestazione contrattuale o dal certificato  di  collaudo  o  di
regolare esecuzione». 
 
                              Art. 34. 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 158/1995 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale
24 maggio 1995, n. 158 (Regolamento per i lavori,  le  forniture,  le
provviste ed i servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte  della
Direzione regionale istruzione e cultura settore Attivita'  regionali
di orientamento e per la valutazione della congruita'  dei  contratti
nei quali sia parte la Direzione medesima)  le  parole  «e  tutte  le
forniture» sono soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 158/1995,  le  parole  «dell'avvenuta  provvista,
servizio o lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  conformita'
della prestazione contrattuale o dal certificato  di  collaudo  o  di
regolare esecuzione». 
 
                              Art. 35. 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
                 della Giunta regionale n. 586/1991 
 
    1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5
dicembre 1991, n. 586 (Regolamento per gli interventi e le  spese  in
generale che possono farsi in economia  da  parte  del  Servizio  dei
Porti e della Navigazione Interna  della  Direzione  regionale  della
Viabilita' e dei Trasporti) le parole «devono essere  verificati  dal
funzionario  preposto  all'ufficio  o  da  persona  esperta  da  esso
designata che rilascia il certificato di  regolare  esecuzione»  sono
sostituite  dalle  seguenti  «sono  soggetti   ad   attestazione   di
conformita' della  prestazione  contrattuale,  ovvero,  nel  caso  di
lavori, a verifica della regolare esecuzione». 
    2. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta
regionale  n.  586/1991,  dopo  le  parole  «dopo   l'emissione   del
certificato di regolare esecuzione»  sono  aggiunte  le  seguenti  «o
dell'attestazione di conformita' della prestazione contrattuale». 
    3. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 586/1991 le parole «e del  parere  di  congruita'»  sono
soppresse. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
      a) il comma 3 dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 586/1991; 
      b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 20  ottobre
1994, n. 368 (Regolamento previsto  dall'art.  55,  2°  comma,  della
legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, concernente le  modalita'  e  le
competenze per l'espressione di pareri tecnici  di  congruita'  e  di
conformita' per icontratti da stipularsi  da  parte  dell'ufficio  di
piano); 
      c) l'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta  regionale
n. 158/1995; 
      d) l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta  regionale
n. 274/1997; 
      e) il comma 2 dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 208/1998; 
      f) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio
1999, n. 69 (Regolamento  concernente  i  lavori,  le  forniture,  le
provviste, i  servizi,  da  eseguirsi  in  economia  da  parte  della
Direzione regionale «Azienda dei parchi e delle foreste regionali»; 
      g) i commi 5 e 6 dell'art. 68 del decreto del Presidente  della
Giunta regionale n. 105/2000; 
      h) il decreto del Presidente della Giunta regionale  20  aprile
2000,  n.  135  (Regolamento  per  l'attivazione  dei  programmi   di
promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di  trasporto
pubblico di cui all'art. 21 della legge regionale 20/1997 (Disciplina
ed organizzazione del trasporto pubblico  locale  nel  Friuli-Venezia
Giulia); 
      i) il decreto del Presidente della Giunta  regionale  8  agosto
2000, n. 266 (Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed
i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per
i rapporti internazionali e per la valutazione della  congruita'  dei
contratti nei quali sia parte il servizio medesimo); 
      j) il decreto del Presidente della Regione 10 aprile  2001,  n.
109  (Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali   ed   attrezzature
d'ufficio  ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,   riviste   e
pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso  a
pagamento a banche dati on-line per le  esigenze  operative  correnti
del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna); 
      k) il decreto del Presidente della Regione n. 23  aprile  2001,
n. 135 (Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali  ed  attrezzature
d'ufficio  ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,   riviste   e
pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso  a
pagamento a banche dati on-line, per le esigenze  operative  correnti
del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria); 
      l) il decreto del Presidente della Regione 14 agosto  2001,  n.
315  (Regolamento  recante  norme  per  l'acquisto  di  materiali  ed
attrezzature  d'ufficio,  per  le  esigenze  operative  del  Servizio
autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'art.  8,  comma
52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4); 
      m) gli articoli 10  e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 316/2001; 
      n)  gli  artt.  12  e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 29 maggio 2002, n. 150  (Regolamento  per  l'affidamento  dei
servizi di stampa e trasporto del materiale elettorale e referendario
e per l'espressione del parere di congruita' in esecuzione  dell'art.
3, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3); 
      o) il decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2002, n.
356 (Regolamento per I' espressione dei pareri  di  congruita'  e  di
conformita' sulle prestazioni oggetto di contratti di cui e' parte la
Direzione  regionale  dell'ambiente  in  attuazione  del   comma   2,
dell'art. 90-bis, della legge regionale n.  7/1988,  come  introdotto
dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995); 
      p) il decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2002, n.
360  (Regolamento  per  l'espressione  dei  pareri  di  congruita'  e
conformita' di cui e' parte la Direzione  regionale  dell'edilizia  e
dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90-bis,
della legge regionale n. 7/1988, come introdotto  dall'art.  3  della
legge regionale n. 24/1995); 
      q) il decreto del Presidente della Regione n. 26 novembre 2002,
n. 364 (Regolamento per la fornitura di beni e servizi  da  eseguirsi
in economia da  parte  della  Direzione  regionale  della  formazione
professionale  per  l'attuazione   di   azioni   previste   dal   POR
Friuli-Venezia Giulia 2000-2006; 
      r) il comma 2 dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 150/2003; 
      s) il comma 2 dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 401/2003; 
      t) il comma 2 dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 246/2004; 
      u) il comma 2 dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 315/2004; 
      v) il decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2004,  n.
342 (Regolamento di cui al comma  2  dell'  art  90-bis  della  legge
regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art 3 della legge
regionale 19 giugno  1995,  n.  24  per  la  valutazione  dei  prezzi
praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla  Direzione
centrale risorse agricole,  naturali,  forestali  e  montagna  e  per
l'espressione dei pareri di conformita'); 
      w) l'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
343/2004; 
      x) il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2004,  n.
347  (Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali   ed   attrezzature
d'ufficio,   comprese   quelle    informatiche,    libri,    riviste,
pubblicazioni anche su  supporto  informatico,  incluso  l'accesso  a
pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza
per  le  esigenze  operative  correnti   della   Direzione   centrale
programmazione e controllo); 
      y) il comma 4 dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 195/2005; 
      z) il comma 2 dell'art. 6 decreto del Presidente della  Regione
n. 257/2005; 
      aa) il comma 2 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n.298/2005; 
      bb) i commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente  della
Regione n. 318/2005; 
      cc) il comma 2 dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 430/2005; 
      dd) il comma 3 dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente
della Regione n. 434/2005; 
      ee) il comma 2 dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 99/2006; 
      ff) il comma 2 dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 100/2006; 
      gg) l'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
113/2006; 
      hh) il decreto del Presidente della Regione 5 giugno  2006,  n.
175 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi  da
parte della Direzione generale e per la valutazione della  congruita'
sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima); 
      ii) il comma 2 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Regione 9 agosto 2006, n. 243 (Legge regionale 31 dicembre  1986,  n.
64, art. 33. Modifiche  al  Regolamento  per  le  spese  in  economia
relative a lavori, forniture e  servizi  da  parte  della  Protezione
civile della Regione, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.); 
      jj) l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
380/2006; 
      kk) gli artt. 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione
23 maggio 2007, n. 141 (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente della Regione 21 luglio 2004, n.  0243/Pres.  (Regolamento
per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in  economia
da parte dell'Ufficio stampa della  Presidenza  regionale  e  per  la
valutazione della  congruita'  dei  contratti  nei  quali  sia  parte
l'Ufficio medesimo); 
      ll) l'art. 5-bis del decreto del Presidente  della  Regione  n.
277/2007; 
      mm) gli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n.
6/2008; 
      nn) l'art. 11 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
257/2008; 
      oo) il comma 2 dell'art. 7,  l'articolo  10  e  l'art.  13  del
decreto del Presidente della Regione n. 57/2009; 
      pp) l'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Regione  2
aprile 2009, n. 90  (Regolamento  per  l'acquisizione  di  servizi  e
forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione
della Direzione centrale lavoro, universita'  e  ricerca,  e  per  la
valutazione  di  congruita'  e  l'attestazione  di  conformita'   dei
contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo); 
      qq) gli articoli 9  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 9  aprile  2009,  n.  101  (Modifiche  al   regolamento   per
l'acquisizione in economia di beni e servizi da  parte  del  Servizio
Pari Opportunita' e per la valutazione della congruita' sui contratti
nei quali sia parte il Servizio medesimo,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277); 
      rr) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente
della Regione 9 luglio 2009, n. 190 (Regolamento per  l'utilizzazione
dei fondi di cui all'art. 6, commi 63, 64 e 65 della legge  regionale
18 gennaio 2006, n.  2  (Legge  finanziaria  2006)  per  le  esigenze
operative  dell'Osservatorio  degli  appalti  presso   la   Direzione
centrale ambiente e lavori pubblici). 
 
                              Art. 37. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                     Visto, il Presidente TONDO