Art. 16 Parere geologico 1. Ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i Comuni adottano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilita' delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. 2. L'istanza di rilascio del parere geologico e' presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati: a) lo studio di cui all'art. 15, comma 2; b) lo studio di compatibilita' idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua. 3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione dello strumento di pianificazione comunale. 4. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), la compatibilita' fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonche' delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, e' attestata dal professionista estensore dei relativi progetti di piano, sulla base degli studi di cui al comma 2. 5. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonche' le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia. 6. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico gia' espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonche' le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformita' del piano attuativo alle suddette prescrizioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.