Art. 5 Disciplina dell'autorizzazione 1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari e' soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7. 2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari e' subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio. 3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d'opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), e' asseverata da una dichiarazione del progettista ed e' accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). 5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.