(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche   ed   integrazioni   concernente   «Disciplina    organica
dell'artigianato»; 
    Visto, in particolare, l'art. 53-bis  della  legge  regionale  n.
12/2002 che disciplina gli interventi a favore  dell'innovazione  nel
settore dell'artigianato; 
    Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 «Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7  della
direttiva  79/409/CEE  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione. (legge comunitaria 2008)»; 
    Atteso che ai sensi del comma  1  dell'art.  52  della  succitata
legge  regionale   n.   13/2009,   l'amministrazione   regionale   e'
autorizzata a finanziare con fondi propri le domande di contributo  a
valere sull'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002,  presentate
a partire dal 1° ottobre e fino alla data di entrata in vigore  della
legge medesima; 
    Visto il testo  del  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale 22 aprile 2002 n. 12» predisposto dalla Direzione  centrale
attivita' produttive; 
    Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso»; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma l, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di  data
6 agosto 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale 22 aprile 2002  n.  12»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO