Allegato 
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER  LA  CONCESSIONE
  DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INVESTIMENTI  IN  RICERCA,
  SVILUPPO,  TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  ED  INNOVAZIONE,  AI   SENSI
  DELL'ARTICOLO 53-BIS, COMMA 1,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  22  APRILE
  2002, N. 12. 
 
                               Capo I 
 
 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per  la
concessione  alle  imprese  artigiane  e  loro  consorzi  e  societa'
consortili  di  contributi  per   la   ricerca,   lo   sviluppo,   il
trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis,
comma 1, della legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12  (Disciplina
organica dell'artigianato). 
 
                               Art. 2. 
 
 
       Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento 
 
    1. I contributi per le iniziative di cui al presente  regolamento
sono concessi in osservanza delle condizioni di  cui  al  regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6  agosto  2008  che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie  L
n. 214 del 9 agosto 2008. 
    2. I contributi per le spese di cui all'art. 7,  comma  12,  sono
concessi in Osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli artt. 87 e  88  del  trattato  agli  aiuti  di
importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379
del 28 dicembre 2006. 
    3. Non e' prevista la concessione di  singoli  aiuti  di  importo
elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del
regolamento (CE) n. 800/2008. 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Aiuti di importo limitato ai sensi della comunicazione 
           della Commissione europea del 17 dicembre 2008 
 
    1.  Ai  sensi  del  comma  1-bis  dell'art.  12-bis  della  legge
regionale 4 marzo 2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia. Adeguamento alla sentenza  della  Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' europee 15  gennaio  2002,  causa  C-439/99,  e  al  parere
motivato della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  7  luglio
2004), trovano applicazione le condizioni di cui  alla  Comunicazione
della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di' aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica) e successive  modifiche,  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea serie C  16  del  22  gennaio
2009, in conformita' al regime di aiuto  nazionale  disciplinato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3  giugno  2009
(Modalita' di  applicazione  della  Comunicazione  della  Commissione
europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le  misure
di  aiuto  di  Stato  a  sostegno   dell'accesso   al   finanziamento
nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed   economica)   e
autorizzato  dalla   Commissione   europea,   come   disposto   dalla
deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433. 
    2. Quanto disposto dal comma 1  trova  applicazione  a  decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino  ufficiale  della  Regione
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.   1433/2009,   che
individua i canali contributivi ai quali si applicano  le  condizioni
di cui alla comunicazione della Commissione europea del  17  dicembre
2008. 
    3.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo   sono   concessi
esclusivamente alle imprese che al 30 giugno 2008  non  versavano  in
difficolta'  e  che  hanno  iniziato   ad   essere   in   difficolta'
successivamente a tale data,  a  causa  della  crisi  finanziaria  ed
economica mondiale, purche' la situazione delle imprese medesime  non
risulti  irrimediabilmente  compromessa,  cosi'  come  accertata   al
momento della concessione del finanziamento. 
    4. Su richiesta dell'impresa interessata sono concessi  aiuti  di
importo limitato per le iniziative di cui al presente regolamento, in
conformita' all'articolo 4, paragrafo 2,  della  comunicazione  della
Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni contenute
all'allegato F. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Definizioni 
 
     1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) ricerca industriale: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche miranti ad acquisire  nuove  conoscenze  da  utilizzare  per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
notevole miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti;
essa comprende la  creazione  di  componenti  di  sistemi  complessi,
necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare  per  la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; 
      b) sviluppo sperimentale: 
        1)  acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo
delle  conoscenze  e  capacita'  esistenti  di  natura   scientifica,
tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani,  progetti  o
disegni  per  prodotti,  processi  o  servizi  nuovi,  modificati   o
migliorati; 
        2) attivita' destinate  alla  definizione  concettuale,  alla
pianificazione e  alla  documentazione  concernenti  nuovi  prodotti,
processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione
di progetti, disegni,  piani  e  altra  documentazione,  purche'  gli
stessi non siano destinati ad uso commerciale; 
        3)  realizzazione  di  prototipi   utilizzabili   per   scopi
commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici
o commerciali, quando il prototipo  e'  necessariamente  il  prodotto
commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
        4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti,
processi e servizi, a condizione che non possano essere  impiegati  o
trasformati in vista di  applicazioni  industriali  o  per  finalita'
commerciali; 
      c) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di  lucro,  quale
un'universita' o un istituto di ricerca,  indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca  industriale  o  di
sviluppo  sperimentale  e  nel  diffonderne  i  risultati,   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,  i
cui utili sono interamente reinvestiti nelle  attivita'  di  ricerca,
nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;  le  imprese
in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualita'
di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle
capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti. 
    2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e
le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo
provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12  e  13
della legge regionale n. 12/2002. 
    2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari
per  accedere  alle  agevolazioni   sono   quelli   individuati   dal
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  29
dicembre  2005,  n.  0463/Pres  (Indicazione  e  aggiornamento  della
definizione  di  microimpresa,  piccola  e  media  impresa  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000). 
    3. Sono escluse dai benefici: 
      a) le imprese che siano destinatarie di un ordine  di  recupero
pendente per effetto di una precedente  decisione  della  Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
      b) le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art.  1,
paragrafo 7, del Regolamento (CE) n.  800/2008,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3; 
      c) le imprese operanti nel settore  dell'industria  carboniera,
della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art.  6,
comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di  brevetti,  marchi,
diritti  di  utilizzazione  di  nuove  tecnologie  ovvero  licenze  o
conoscenze tecniche non brevettate. 
    4. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda  di  contributo,  il
beneficiario  deve  svolgere  un'attivita'  artigiana,   cosi'   come
classificata secondo i codici Istat  ATECO  risultanti  dalla  visura
camerale, coerente con il progetto presentato. 
      
 
                               Capo II 
 
 
             Iniziative finanziabili, spese ammissibili, 
                    limiti e intensita' di aiuto 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge  regionale  n.
12/2002,  sono   finanziabili   le   seguenti   iniziative,   purche'
strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: 
      a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le  cui
attivita' siano riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 4,
comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca; 
      b) la realizzazione  di  attivita'  di  sviluppo  sperimentale,
riconducibili  alla  definizione  contenuta  nell'art.  4,  comma  1,
lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo; 
      c) l'acquisizione  di  servizi  di  consulenza  in  materia  di
innovazione e di servizi  di  supporto  all'innovazione,  di  seguito
denominati progetti di innovazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge  regionale  n.
12/2002, sono altresi' finanziabili le seguenti  iniziative,  purche'
strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: 
      a) brevettazione di prodotti propri; 
      b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione
di  nuove  tecnologie  ovvero  licenze  o  conoscenze  tecniche   non
brevettate  finalizzate  all'introduzione  di  innovazioni  al  ciclo
produttivo  o  ai  prodotti,   all'organizzazione   aziendale,   alla
distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei  servizi,  ivi
compresa l'attivita' di assistenza alla  clientela  nella  vendita  o
nella post-vendita; 
      c) predisposizione di studi di fattibilita' e  di  progetti  di
ricerca  da  presentare  allo  Stato   o   all'Unione   europea   per
l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia  di
ricerca e sviluppo su materie di elevato  impatto  sistemico  per  le
strutture  produttive  regionali,  di  seguito  denominati  studi  di
fattibilita' e progetti di ricerca. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire  dal
giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 
    2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo  sono  ammissibili  le
seguenti spese: 
      a)  spese  di  personale  per  ricercatori,  tecnici  ed  altro
personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto
di ricerca e nei limiti del costo orario fissato  dallo  standard  di
costi unitari di cui all'allegato A; a tal fine  e'  finanziabile  un
numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona; 
      b) spese di personale per  titolari,  collaboratori  familiari,
soci  o  amministratori  dell'impresa,  nella  misura  in  cui   sono
impiegati nel progetto di ricerca  e  nei  limiti  del  costo  orario
fissato dallo  standard  di  costi  unitari  di  cui  all'allegato  A
ancorche'  gli  stessi  risultino  avere  un  contratto   di   lavoro
subordinato con l'impresa medesima; a tal  fine  e'  finanziabile  un
numero di ore annuo massimo pari a duemila a  persona,  a  condizione
che siano iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum
in relazione all'attivita' da svolgere; 
      c) spese per la strumentazione e  le  attrezzature  specifiche,
nuove di fabbrica,  utilizzate  esclusivamente  per  il  progetto  di
ricerca  e  per  la  relativa  durata;  se  la  strumentazione  e  le
attrezzature medesime non sono utilizzate  per  la  durata  del  loro
ciclo di vita nell'ambito del progetto di  ricerca,  tali  beni  sono
ammessi  a  contributo  limitatamente  ad  una  quota  derivante  dal
rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del
progetto ed il periodo di ammortamento calcolato  conformemente  alla
normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per  il
trasporto di tali beni; 
      d)  spese  per  la  ricerca  contrattuale,  per  le  competenze
tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da  fonti
esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di
mercato e che non comporti elementi  di  collusione,  cosi'  come  le
spese dei servizi di consulenza e di servizi  equivalenti  utilizzati
esclusivamente per l'attivita' di ricerca; 
      e) spese  generali  supplementari  direttamente  imputabili  al
progetto  di  ricerca,   quantificate   applicando   la   percentuale
risultante dal rapporto tra  le  ore  dedicate  al  progetto  in  via
esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate  da
tutto il personale per l'intera durata del  progetto;  ai  soli  fini
dell'ammissibilita'  delle  spese  generali,  il  totale  delle   ore
dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non  puo'
superare l'80 per cento del totale delle ore effettuate da  tutto  il
personale per l'intera durata del progetto stesso; le spese  generali
comprendono costi per il personale indiretto, tra cui i  magazzinieri
e il personale amministrativo, per un totale  massimo  di  ore  annuo
pari a seicento per ciascun dipendente ed un costo orario cosi'  come
indicato  all'allegato  A  nonche'   le   seguenti   spese   per   la
funzionalita' operativa dell'impresa: telefono, cancelleria,  energia
elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare; 
      f) spese per  materiali  e  forniture  direttamente  imputabili
all'attivita' di ricerca; 
      g)  spese  connesse  all'ottenimento  e  alla  validazione   di
brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale  a  concorrenza
degli stessi livelli  di  aiuto  riconosciuti  alla  ricerca  e  allo
sviluppo, per quanto riguarda le attivita' di ricerca all'origine  di
tali  diritti  di  proprieta'  industriale;  in   particolare,   sono
ammissibili le seguenti spese: 
        1) spese da sostenere prima  della  concessione  del  diritto
nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per  la  preparazione,
il deposito e la trattazione della domanda nonche' spese connesse  al
rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 
        2) spese per la traduzione ed altre  spese  da  sostenere  al
fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre
giurisdizioni; 
        3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto; 
      h) costi imprevisti, calcolati nella misura massima del 10  per
cento dell'investimento, relativi a variazioni di  costo  intervenute
in fase di realizzazione del progetto  e  rendicontati  a  consuntivo
nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. 
    3. Nella domanda di contributo, alla voce recuperi sono riportati
con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare: 
      a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di
dimostrazione iniziale o di progetti pilota; 
      b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo  sfruttamento
dello stesso nell'attivita' ordinaria dell'impresa. 
    4. Nel caso di utilizzo del  prototipo  nell'attivita'  ordinaria
dell'impresa, il recupero e' calcolato percentualmente sul valore del
prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti. 
    5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche  di
cui all'art. 15  della  legge  regionale  10  novembre  2005,  n.  26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato tecnico, valuta
la  pertinenza  e  la   congruita'   all'investimento   delle   spese
preventivate, anche in riferimento ai recuperi di cui ai commi 3 e 4. 
    6. Per i progetti di ricerca, le attivita' di  cui  al  comma  2,
lettera d), possono  essere  realizzate  in  collaborazione  con  gli
organismi di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 
    7. Per i progetti di innovazione, sono  ammissibili  le  seguenti
spese: 
      a)  relativamente  ai  servizi  di  consulenza  in  materia  di
innovazione: 
        1) consulenza gestionale; 
        2) assistenza tecnologica; 
        3) servizi di trasferimento di tecnologie; 
        4)  consulenza  in  materia  di  acquisizione,  protezione  e
commercializzazione dei diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  di
accordi di licenza; 
        5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO,
qualora  siano  direttamente  ed  esclusivamente  collegate  con   il
progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare; 
      b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione:  spese
per  banche  dati,  biblioteche  tecniche,   ricerche   di   mercato,
etichettatura di qualita', test e  certificazione;  tali  spese  sono
ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente
collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare. 
    8. Per le iniziative di cui all'art.  6,  comma  2,  lettera  a),
relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili
le seguenti spese: 
      a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella
prima giurisdizione, ivi comprese  quelle  per  la  preparazione,  il
deposito e la trattazione della domanda nonche' le spese connesse  al
rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 
      b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al  fine
di ottenere la concessione o la  validazione  del  diritto  in  altre
giurisdizioni; 
      c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto. 
    9. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera  b),  e'
ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione
di  nuove  tecnologie  o  conoscenze  tecniche  non   brevettate,   a
condizione che gli stessi: 
      a) siano utilizzati  esclusivamente  nell'impresa  beneficiaria
del contributo; 
      b) siano ammortizzabili; 
      c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che
l'acquirente sia in posizione tale da  esercitare  il  controllo  sul
venditore e viceversa; 
      d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno cinque anni. 
    10. Per le iniziative di cui all'art. 6,  comma  2,  lettera  c),
relative alla predisposizione di studi di fattibilita' e di  progetti
di ricerca, sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) spese  per  la  predisposizione  di  studi  di  fattibilita'
tecnica propedeutici alle attivita' di ricerca industriale; 
      b) spese  per  la  predisposizione  di  studi  di  fattibilita'
tecnica propedeutici alle attivita' di sviluppo sperimentale; 
      c)   spese   per   servizi   di   consulenza   relativi    alla
predisposizione di progetti di ricerca da  presentare  allo  Stato  o
all'Unione europea. 
    11. Le attivita' di cui al comma  10  possono  essere  svolte  in
collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'art. 4,  comma
1, lettera c). 
    12. Sono altresi' ammissibili a contributo, nella misura del  100
per cento, le spese connesse alle attivita' di certificazione di  cui
all'art. 19, comma 12. 
    13. Lo standard di costi  unitari  di  cui  all'Allegato  A  puo'
essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non  sono  ammissibili
le spese inerenti l'ordinaria attivita' di produzione o  di  servizio
svolta dall'impresa, ed in particolare: 
      a)  le  spese  connesse  all'acquisto   di   strumenti   e   di
attrezzature non strettamente  funzionali  alla  realizzazione  delle
attivita' di ricerca e sviluppo; 
      b) le spese connesse all'acquisto e alla  personalizzazione  di
macchinari  destinati  alla  produzione  e  relativi  meccanismi   di
controllo; 
      c) le spese relative a beni di consumo; 
      d) le  spese  per  servizi  di  consulenza  esterna  e  servizi
equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa; 
      e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6, comma 2, lettera g) e all'art. 6,  comma  8,  lettera
c),   le    parcelle    notarili,    le    spese    per    consulenze
economico-finanziarie,  le  spese  per   contabilita'   o   revisione
contabile, le spese per  ricerche  di  mercato  o  per  politiche  di
marketing; 
      f)  i  canoni  di  manutenzione,  assistenza  e  le  spese  per
abbonamenti; 
      g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri  istituti
finanziari; 
      h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse
al leasing; 
      i) le spese per scorte; 
      j) gli acquisti di beni o materiali usati; 
      k) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori  bollati  e  le
altre imposte e tasse; 
      l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite  di  cambio  ed
altri oneri meramente finanziari; 
      m) le spese di noleggio di  strumentazioni  e  di  attrezzature
specifiche; 
      n) le spese per certificazione  di  qualita',  omologazione  ed
attestazioni di conformita'; 
      o)  le  spese  per   la   redazione,   la   predisposizione   e
l'aggiornamento  di  manuali  d'uso,  manuali  utente  e   specifiche
tecniche. 
    2. Per  i  progetti  di  innovazione,  non  sono  ammissibili  le
seguenti spese: 
      a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri  istituti
finanziari; 
      b) le consulenze continuative o periodiche; 
      c) le consulenze fiscali, le spese per  consulenze  legali,  le
spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilita'
o revisione contabile; 
      d) le  spese  per  servizi  di  consulenza  esterna  e  servizi
equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa; 
      e) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori  bollati  e  le
altre imposte e tasse; 
      f)  le  consulenze  per  la  realizzazione  di  siti  internet,
compresi quelli destinati al commercio elettronico. 
    3.  Per  le  iniziative  relative  all'acquisizione  di   marchi,
brevetti, diritti di utilizzazione  di  nuove  tecnologie  ovvero  di
licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammissibili
le spese per l'acquisto di beni  materiali,  le  spese  di  royalties
calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione  al  numero
di pezzi venduti nonche' i costi interni. 
    4. Per le iniziative relative alla predisposizione  di  studi  di
fattibilita' e di  progetti  di  ricerca,  non  sono  ammissibili  le
seguenti spese: 
      a) acquisto di beni materiali; 
      b) costi relativi all'ordinaria attivita' dell'impresa; 
      c) costi  per  servizi  di  consulenza  esterna  o  di  servizi
equivalenti prestati dai titolari, soci,  collaboratori  familiari  o
amministratori dell'impresa; 
      d) costi per le parcelle per consulenze legali  e  le  parcelle
notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per
contabilita' o revisione contabile, le spese per ricerche di  mercato
o per politiche di marketing. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa a partire dal giorno
successivo  a   quello   di   presentazione   della   domanda,   pena
l'inammissibilita' a contributo. 
    2. Per avvio dell'iniziativa si intende: 
      a) nel  caso  di  prestazioni  fornite  dal  personale  di  cui
all'art.  7,  comma  2,  lettere  a)   e   b),   l'inizio   effettivo
dell'attivita' legata al progetto come  attestato  nel  diario  della
ricerca; 
      b) nel caso di acquisto di beni mobili,  la  data  di  consegna
degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in  documentazione
equipollente  ovvero,  ove  tale  specificazione  non  risulti  dalla
documentazione, la data della prima fattura; 
      c) nel caso di prelievo di materiali  dal  magazzino,  la  data
riportata nel buono di prelievo; 
      d) nel caso di fornitura di servizi, la data  di  inizio  della
prestazione,  specificata   nel   contratto   o   in   documentazione
equipollente ovvero, in mancanza  di  tale  specificazione,  la  data
della prima fattura. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                Limiti di ammissibilita' della spesa 
 
    1.  Sono  ammesse  a  contributo  le  iniziative  la  cui   spesa
ammissibile e' pari o superiore ai seguenti limiti: 
      a) per i progetti di ricerca e di sviluppo: 
        1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese; 
        2) 10.000 euro per le microimprese; 
      b) per i progetti per l'innovazione: 
          1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese; 
          2) 5.000 euro per le microimprese. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. Per i  progetti  di  ricerca  e  di  sviluppo,  l'agevolazione
consiste nell'attribuzione di un contributo in conto  capitale  nella
misura massima del: 
      a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto  di
ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese; 
      b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto  di
sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese. 
    2.  Fermo  restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma   4,
l'intensita' massima  dell'aiuto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi: 
      a) se il progetto  comporta  la  collaborazione  effettiva  tra
almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e  sono  soddisfatte
le seguenti condizioni: 
        1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei
costi ammissibili del progetto di collaborazione; 
        2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o
viene realizzato in almeno due Stati membri; 
      b) se il progetto comporta  una  collaborazione  effettiva  tra
un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione  che  l'organismo
suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei  costi  ammissibili  del
progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati  nella  misura
in cui derivino dall'attivita' di ricerca dallo stesso effettuata; ai
fini di tale maggiorazione,  le  attivita'  in  subappalto  non  sono
considerate come collaborazione effettiva; 
      c) per i progetti di ricerca industriale, se i  risultati  sono
oggetto di ampia diffusione attraverso convegni  su  temi  tecnici  o
scientifici  ovvero  tramite  pubblicazioni  in  riviste  tecniche  e
scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso  (in  cui  i
dati della ricerca, non elaborati, sono in  libera  consultazione)  o
divulgati tramite software libero o open source. 
    3. Nel caso di  aiuti  ad  un  progetto  di  ricerca  e  sviluppo
realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e  imprese,  il
cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e
dei contributi degli organismi di ricerca a  beneficio  del  medesimo
progetto, qualora costituiscano  aiuti,  non  puo'  essere  superiore
all'intensita'   di   aiuto   applicabile   alla   singola    impresa
beneficiaria. 
    4. Per i progetti di ricerca  e  sviluppo,  l'intensita'  massima
dell'aiuto non puo' in ogni caso superare 1'80 per  cento  dei  costi
ammissibili. 
    5.  Per  i  progetti  di  innovazione,  l'agevolazione   consiste
nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al  75  per
cento dei costi ammissibili  per  un  massimo  di  200.000  euro  per
beneficiario su un periodo di tre anni. 
    6. Per le iniziative  relative  alla  brevettazione  di  prodotti
propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in
conto capitale nella misura  massima  del  45  per  cento  dei  costi
ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le
medie imprese. 
    7. Per  le  iniziative  relative  all'acquisizione  di  marchi  o
brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o  conoscenze
tecniche non brevettate, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di
un contributo in conto capitale nella misura massima del: 
      a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per  le  piccole
imprese; 
      b) 10 per cento del costo ritenuto  ammissibile  per  le  medie
imprese. 
    8. Per le iniziative realizzate nelle zone di cui all'allegato  E
le intensita' massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al: 
      a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per  le  piccole
imprese; 
      b) 25 per cento del costo ritenuto  ammissibile  per  le  medie
imprese. 
    9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di
cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato B. 
    10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato  di
un progetto gia' valutato positivamente nell'ambito  della  normativa
regionale di  incentivazione  in  materia  di  ricerca,  l'intensita'
massima di aiuto corrisponde a quella gia'  valutata  ammissibile  in
base all'istruttoria ed al punteggio assegnato. 
    11. Per le iniziative relative alla predisposizione di  studi  di
fattibilita'  e  di  progetti  di  ricerca,  l'agevolazione  consiste
nell'attribuzione di un contributo in  conto  capitale  nella  misura
massima: 
      a) del 75 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo
7, comma 10, lettera a), nel limite massimo di 7.000 euro; 
      b) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art.  7,
comma 10, lettera b), nel limite massimo di 7.000 euro; 
      c) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art.  7,
comma 10, lettera c), nel limite massimo di 5.000 euro. 
    12.  I  contributi  non  sono  cumulabili  con  altri  contributi
pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi  ad  oggetto  le
stesse spese. 
      
 
                              Capo III 
 
 
                      Procedimento Contributivo 
 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1.  Le  domande,  redatte  esclusivamente  secondo   gli   schemi
approvati dal Direttore centrale attivita' produttive, pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione e disponibili  sul  sito  internet
della     Regione      Friuli-Venezia      Giulia      all'indirizzo:
www.regione.fvg.it  (economia e imprese) artigianato, sono presentate
alla Direzione centrale attivita'  produttive,  Servizio  sostegno  e
promozione  comparto  produttivo  artigiano,  di  seguito  denominato
ufficio competente;  la  domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e
corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui
all'art. 14, comma 2, viene inoltrata sia  informa  cartacea  che  in
forma    elettronica    all'indirizzo    di    posta     elettronica:
serv.artigianato@regione.fvg.it 
    2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo
e il 30 settembre di ciascun anno; a tal fine, fa fede  la  data  del
timbro apposto dall'ufficio competente all'atto di ricevimento  della
domanda;  sono   ammesse   le   domande   di   contributo   pervenute
successivamente, purche' inviate a mezzo  di  raccomandata  entro  la
scadenza del termine medesimo; ai sensi di quanto  previsto  all'art.
6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro
postale, purche'  la  raccomandata  pervenga  entro  quindici  giorni
successivi alla scadenza del termine. 
    3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di
assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai
sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002,  fermo  restando
il rispetto del termine di  cui  al  comma  2  per  la  presentazione
all'ufficio competente. 
    4. Nell'ambito di ciascuna scadenza  semestrale,  l'impresa  puo'
presentare una sola domanda di contributo a valere sulle attivita' di
cui all'art. 6, comma 1 ed una sola domanda per le attivita'  di  cui
al comma 2 del medesimo articolo. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi), la concessione  di  contributi  alle  imprese  e'
subordinata  alla  presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa,
ed attestante il rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia  di
sicurezza sul lavoro. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Ai sensi degli artt. 13 e seguenti della  legge  regionale  n.
7/2000,  il  responsabile  del  procedimento  comunica  al   soggetto
richiedente il contributo: 
      a) l'ufficio competente in cui puo' prendere visione degli atti
o trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c)  il  responsabile  del  procedimento  ed   il   responsabile
dell'istruttoria; 
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) il  termine  per  modificare  o  integrare  la  domanda  per
accedere al contributo; 
      f)  i  termini  per  la  concessione  del  contributo,  per  la
conclusione   dell'iniziativa,    per    la    presentazione    della
rendicontazione nonche' per l'erogazione del contributo; 
      g) gli obblighi del beneficiario; 
      h) i casi di annullamento  o  revoca  del  contributo  previsti
dall'art. 21. 
    2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma  1,  il
responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa
e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul  sito
internet   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   all'indirizzo:
www.regione.fvg.it  (economia e imprese) artigianato;  nella  domanda
per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara  di  aver
preso visione del contenuto della nota informativa. 
    3. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti di fatto e di diritto e procede, sentito  il  parere  del
Comitato tecnico, all'attribuzione dei  punteggi  previsti  dall'art.
17, effettuando, ove necessario, gli  opportuni  accertamenti,  anche
mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa. 
    4. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile dell'istruttoria ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni  per
provvedere alla regolarizzazione o  integrazione;  e'  consentita  la
richiesta di proroga del termine a  condizione  che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    5. Il procedimento e' archiviato  d'ufficio  qualora  il  termine
assegnato per provvedere  alla  regolarizzazione  o  all'integrazione
decorra  inutilmente;  il  responsabile  del  procedimento   comunica
tempestivamente l'archiviazione al richiedente. 
 
                              Art. 15. 
 
 
             Termini per la conclusione del procedimento 
 
    1. La graduatoria e' approvata entro centocinquanta giorni  dalla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
contributo. 
    2. Il termine di cui al  comma  1  e'  sospeso  in  pendenza  dei
termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria,  nel  caso  in
cui  la  relativa  domanda  risulti  irregolare  o   incompleta,   ed
interrotto  in  pendenza  dei  termini   assegnati   per   presentare
osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 
    3. Il termine per l'adozione del  provvedimento  di  liquidazione
del contributo e' di centoventi giorni dalla  data  di  presentazione
della rendicontazione ed e' sospeso in pendenza dei termini assegnati
per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui  la  stessa
risulti irregolare o incompleta. 
    4. I termini per la concessione  e  l'erogazione  del  contributo
sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge  regionale  n.
7/2000. 
    5.  I  provvedimenti  di  modifica,  revoca  o  annullamento   di
provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di  novanta
giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento
abbia notizia del fatto dal  quale  sorge  l'obbligo  di  provvedere,
ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                     Concessione del contributi 
 
    1. I contributi sono concessi tramite procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi  2,  5  e  6,  della  legge
regionale n. 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico. 
    2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata sulla  base  dei
criteri di valutazione e di priorita' previsti all'art. 17. 
    3. I contributi sono concessi  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati  ai  patti  di
stabilita' e crescita. 
    4. In caso di insufficiente disponibilita' finanziaria e' seguito
l'ordine  di   graduatoria   fino   all'esaurimento   delle   risorse
disponibili; le domande utilmente collocate in  graduatoria  che  non
possono  essere  totalmente  o  parzialmente   finanziate   a   causa
dell'insufficiente   disponibilita'   finanziaria,   possono   essere
finanziate con gli eventuali fondi stanziati nel bilancio successivo. 
    5. Le domande ammesse ma non finanziate nell'ambito  di  ciascuna
graduatoria a causa  dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
sono archiviate entro l'anno  successivo  a  quello  di  approvazione
della graduatoria. 
    6. L'ufficio  competente  comunica  ai  soggetti  beneficiari  la
concessione  dei  contributi,  il  termine  e  le  modalita'  per  la
rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di
concessione ed il nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e
dell'istruttoria. 
    7. La concessione dei contributi e' subordinata  all'accertamento
dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia. 
    8.  L'ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi ostativi all'accoglimento della domanda; trovano  applicazione
le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto  1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
 
                              Art. 17. 
 
 
          Criteri di valutazione e intensita' di contributo 
 
     1. La valutazione delle domande tiene conto dei  criteri  e  dei
punteggi di cui all'Allegato C. 
    2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio  finale
attribuito al  singolo  progetto;  sulla  base  dei  punteggi  finali
attributi, viene stilata la graduatoria delle iniziative  ammissibili
a contributo. 
    3. A parita' di  punteggio  vengono  presi  in  considerazione  i
criteri di priorita' di cui all'allegato C e, in subordine,  l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, attestato dal  numero  di
protocollo attribuito dall'ufficio competente. 
    4. Sono ammesse a contributo le domande il cui  punteggio  minimo
sia pari a 22. 
    5. Il punteggio finale attribuito al singolo  progetto  determina
altresi' l'intensita' del contributo, collocando lo stesso in uno dei
seguenti tre livelli di valore: 
      a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45:80 per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; 
      b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65:90  per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; 
      c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66:100 per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa. 
    6. Non sono cumulabili tra loro: 
      a) i punteggi relativi alle lettere da a) ad f) di cui al punto
1 dell'Allegato C; 
      b) i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al  punto
5 dell'Allegato C. 
    7. I punteggi di cui al comma 1  possono  essere  aggiornati  con
deliberazione della Giunta regionale. 
    8. Nei Comuni montani di cui all'allegato  D)  per  i  quali  non
siano ancora state individuate le fasce  di  territorio  da  inserire
nelle zone di svantaggio socio-economico previste dall'art. 21  della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei  Comprensori
montani del Friuli Venezia Giulia), i punteggi relativi alle  lettere
b), c) e d) del punto 5) dell'Allegato C  possono  essere  attribuiti
esclusivamente ad iniziative le cui domande di contributo  pervengano
successivamente  al  provvedimento  di  individuazione  delle   fasce
medesime. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. Su richiesta del beneficiario,  il  contributo  concesso  puo'
essere erogato in via anticipata in misura non superiore  all'80  per
cento, previa  presentazione  di  apposita  fideiussione  bancaria  o
assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata
degli interessi, ai sensi  dell'art.  39  della  legge  regionale  n.
7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 15, commi da 1 a 4 della legge regionale  4
giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario  del
contributo ed in sede di presentazione  della  rendicontazione  delle
spese, e' disposta l'erogazione  in  via  anticipata  del  contributo
concesso, senza necessita' di ulteriori garanzie e  prima  dell'avvio
delle relative attivita' istruttorie, nella misura massima del 30 per
cento,  al  netto  di  quanto  gia'  eventualmente  erogato  in   via
anticipata ai sensi del comma 1. 
      
 
                               Capo IV 
 
 
         Rendicontazione, erogazione, annullamento e revoca 
 
 
                              Art. 19. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di  cui
all'articolo 6 e per la presentazione della relativa  rendicontazione
e' di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di  ricevimento  della
comunicazione  del  provvedimento   di   concessione,   fatta   salva
l'eventuale   proroga,   previa   motivata    richiesta    presentata
dall'impresa prima della scadenza del termine. 
    2.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,   i   beneficiari
presentano all'ufficio competente idonea  documentazione  comprovante
le  spese  sostenute,  corredata  da   una   relazione   illustrativa
dell'iniziativa realizzata e  dei  risultati  raggiunti,  da  elenchi
riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i  costi  sostenuti  e
dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' comprovanti i
costi del personale e  le  spese  generali,  redatti  secondo  moduli
approvati  dal  Direttore   centrale   competente,   pubblicati   sul
Bollettino ufficiale della Regione e disponibili  sul  sito  internet
della     Regione      Friuli-Venezia      Giulia      all'indirizzo:
www.regione.fvg.it  (economia e imprese) artigianato. 
    3. Per documenti di spesa di importo pari o  superiore  a  500,00
euro, il  pagamento  deve  avvenire  tramite  le  seguenti  forme  di
transazione:  bonifico  bancario,   ricevuta   bancaria,   bollettino
postale,  vaglia  postale,   assegno   circolare   o   bancario   non
trasferibile; di conseguenza,  non  sono  ammesse  a  rendicontazione
spese comprovate mediante documenti di importo  pari  o  superiore  a
500,00 euro, il cui pagamento venga effettuato con modalita'  diverse
e, in particolare, in contanti. 
    4. Con riferimento ai  progetti  di  ricerca  e  di  sviluppo,  i
beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa: 
      a) per il personale di ricerca di cui all'articolo 7, comma  2,
lettere a) e b): 
        1) una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
sottoscritta  dal  legale  rappresentante   dell'impresa   attestante
l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto  e  le
ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attivita' di  ricerca
nonche', per il  personale  dipendente,  copia  delle  buste  paga  o
documentazione equipollente; il calcolo delle spese  sostenute  viene
effettuato mediante applicazione  dello  standard  di  costi  unitari
indicato nella tabella di cui all'allegato A, al  numero  complessivo
di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a
consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di  ore
ammesse a contributo per ciascun addetto; 
        2) un diario, redatto secondo il modello allegato  al  modulo
per la rendicontazione,  sul  quale  il  responsabile  della  ricerca
annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate
al progetto, nonche' una sintetica descrizione dell'attivita'  svolta
da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo; 
      b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di  spesa  in
originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonche' copia
dell'eventuale contratto stipulato; 
      c)  per  gli   strumenti,   attrezzature   ed   apparecchiature
specifiche, la documentazione  di  spesa  in  originale,  debitamente
quietanzata  ai  sensi  del  comma   3;   qualora   la   data   della
documentazione non coincida  con  quella  di  consegna,  deve  essere
presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna; 
      d) per la ricerca contrattuale, le  competenze  tecniche  ed  i
brevetti,  la  documentazione  di  spesa  in  originale,  debitamente
quietanzata ai sensi del comma 3; 
      e) per i materiali, la documentazione di  spesa  in  originale,
debitamente quietanzata ai  sensi  del  comma  3;  se  si  tratta  di
materiali gia' esistenti  presso  l'impresa,  la  documentazione  dei
costi di inventario di magazzino e' costituita dai buoni prelievo; 
      f)  per  le  spese  generali,  una  dichiarazione   sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa,   attestante   l'elenco   dettagliato   delle   fatture
comprovanti le spese sostenute. 
    5. Sono detratti dalle spese ammesse a contributo i  recuperi  di
cui all'art. 7, commi 3 e 4. 
    6.  Per  le  iniziative  alle   quali   e'   stata   riconosciuta
l'elevazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art.  11,  comma  2,
lettera  c),   i   beneficiari   presentano   idonea   documentazione
comprovante l'ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta. 
    7. Con riferimento ai  progetti  di  innovazione,  i  beneficiari
presentano la  documentazione  di  spesa  in  originale,  debitamente
quietanzata  ai  sensi  del  comma  3  nonche'  copia  dell'eventuale
contratto stipulato. 
    8. Con riferimento alle iniziative di cui all'art.  6,  comma  2,
lettere a) e  b),  relative  rispettivamente  alla  brevettazione  di
prodotti propri e all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti  di
utilizzazione  di  nuove  tecnologie  o   conoscenze   tecniche   non
brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di  spesa,  in
originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3. 
    9. Con riferimento alle iniziative di cui all'art.  6,  comma  2,
lettera c), relative alla realizzazione di studi di fattibilita' e di
progetti  di  ricerca,   i   beneficiari   presentano   la   seguente
documentazione: 
      a) copia della  domanda  di  contributo  cui  si  riferisce  il
progetto di ricerca o lo studio di fattibilita'; 
      b) copia della  ricevuta  attestante  l'avvenuta  presentazione
della domanda, entro la scadenza del relativo  bando,  ai  competenti
uffici statali o comunitari; 
      c)  la  documentazione  di  spesa  in  originale,   debitamente
quietanzata ai sensi del comma 3. 
    10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni  per
provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione; e' consentita la
richiesta di proroga del termine a  condizione  che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    11. I beneficiari dei contributi possono altresi'  presentare  la
rendicontazione delle spese certificate da uno dei  soggetti  di  cui
all'art. 41-bis, comma 1, lettere a), b) e c) della  legge  regionale
n. 7/2000 e con le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo;
i beneficiari dei contributi conservano, presso i  propri  uffici,  i
titoli originari di spesa nonche' la documentazione a supporto  della
rendicontazione per l'effettuazione dei controlli previsti  dall'art.
44 della medesima legge. 
    12.  Con  riferimento  alle  spese  connesse   all'attivita'   di
certificazione di cui  al  comma  11,  i  beneficiari  presentano  la
documentazione di spesa  in  originale,  debitamente  quietanzata  ai
sensi del comma 3. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                             Erogazione 
 
    1. I contributi sono  erogati  in  seguito  alla  verifica  della
sussistenza di tutti i presupposti  di  fatto  e  di  diritto  e  dei
criteri di valutazione nonche' all'applicazione delle  intensita'  di
aiuto previste  dall'art.  17,  comma  5,  disponendo  gli  opportuni
accertamenti, anche mediante sopralluoghi. 
 
                              Art. 21. 
 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 49 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per  originari  vizi  di  illegittimita'  o  di
merito indotti  dalla  condotta  del  beneficiario  non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione e' revocato  a  seguito  della
decadenza dal diritto al  contributo  derivante  dalla  rinuncia  del
beneficiario, ovvero da inadempimento qualora: 
      a) la rendicontazione  delle  spese  sia  presentata  oltre  il
termine previsto dall'art. 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il
termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione
della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 10; 
      b)  l'ammontare  complessivo  delle  spese   rendicontate   sia
inferiore al limite minimo di spesa ammissibile; 
      c) in  sede  di  rendicontazione,  il  punteggio  eventualmente
rideterminato,  risulti  inferiore  a  quello  assegnato   all'ultima
impresa utilmente collocata in graduatoria; 
      d)  in  sede  di  rendicontazione,  il  punteggio  finale   sia
inferiore a 22 punti; 
      e) non siano stati osservati i vincoli di destinazione  di  cui
al comma 1 dell'art.  23,  ovvero  qualora  non  venga  trasmessa  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al  comma  2
dell'articolo medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
del sollecito all'invio della stessa; 
      f)  sia  accertata  la  non  veridicita'  del  contenuto  delle
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  prodotte   dal
beneficiario; 
      g) sia accertata la difformita' tra l'iniziativa effettivamente
realizzata e quella oggetto  del  provvedimento  di  concessione,  in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 2. 
    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione
delle somme erogate, ai sensi e con le modalita' di cui  all'art.  49
della legge regionale n. 7/2000. 
    4. Le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del comma 2 non si
applicano qualora la modifica dell'esecuzione del progetto sia  stata
determinata  da  cause  non  imputabili   all'impresa   beneficiaria,
debitamente comprovate. 
      
 
                               Capo V 
 
 
                Obblighi dei beneficiari e controlli 
 
 
                              Art. 22. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1.  Il  beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  all'esecuzione
dell'intervento conformemente all'iniziativa  ammessa  a  contributo,
come eventualmente modificata ai sensi del comma 2. 
    2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera  h),
il  beneficiario  chiede  all'ufficio   competente,   la   preventiva
autorizzazione ad apportare  eventuali  variazioni  o  modifiche  nei
contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse  a
contributo; non sono  ammissibili  le  variazioni  a  consuntivo  non
autorizzate preventivamente. 
    3. Per i progetti di innovazione, i  beneficiari  del  contributo
acquistano i servizi al prezzo di mercato,  o  se  il  fornitore  dei
servizi e' un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta
integralmente i costi maggiorati di un utile ragionevole. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b)  sono
fissati in capo ai beneficiari dei  contributi,  per  cinque  anni  a
partire dalla data di presentazione della rendicontazione, i seguenti
vincoli: 
      a) mantenere l'iscrizione all'AIA, essere in  attivita',  salvo
quanto disposto dall'art. 25; 
      b) non alienare a qualsiasi titolo i brevetti,  i  marchi  e  i
diritti di utilizzazione di nuove tecnologie  o  conoscenze  tecniche
non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto; 
    2.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  del   vincolo   di
destinazione,  di  cui  al  comma  1,   il   beneficiario   trasmette
all'ufficio competente apposita dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta', entro il 28  febbraio  di  ciascun  anno  per  cui  e'
fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al  modulo
per la rendicontazione. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000,
l'amministrazione regionale  puo'  effettuare  presso  i  beneficiari
ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione  ai  contributi
concessi. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                       Conferma dei contributi 
 
    1. Nel rispetto del  pubblico  interesse,  i  contributi  possono
essere confermati dall'ufficio competente qualora,  a  fronte  di  un
mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli  imposti  dal  presente
regolamento, sono motivatamente addotte cause  di  forza  maggiore  o
eventi eccezionali non imputabili all'impresa beneficiaria. 
    2. I contributi concessi alle imprese  artigiane  che  a  seguito
dello  sviluppo  aziendale  perdano  la  qualifica   artigiana   sono
confermati in capo alle medesime, purche' siano rispettati  i  limiti
di intensita' di aiuto previsti dal presente regolamento; l'eventuale
rideterminazione del contributo e la conseguente  restituzione  delle
somme erogate sono disposte in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Per  sviluppo  aziendale
si intende  il  superamento  dei  limiti  dimensionali  previsti  per
l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale n.  12/2002  o
il superamento dei  parametri  finanziari  previsti  dalla  normativa
comunitaria per la piccola impresa. 
    3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione  d'impresa,
nonche' di trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione  o
in proprieta' per atto tra vivi o per causa di  morte,  i  contributi
assegnati o concessi  possono  essere,  rispettivamente,  concessi  o
confermati, purche' il subentrante  sia  in  possesso  dei  requisiti
richiesti in  capo  al  beneficiario  originario  e  la  prosecuzione
dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'. 
      
 
                               Capo VI 
 
 
                            Norme Finali 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale  n.
12/2002 e dalla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  degli  stessi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della  Regione
Friuli Venezia Giulia derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione
dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente  la  conservazione
degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n.  853/2004
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a
leggi regionali in  materia  di  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione
ambientale strategica (VAS),  di  concessioni  del  demanio  pubblico
marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale
e programmazione  comunitaria,  di  gestione  faunistico-venatoria  e
tutela dell'ambiente naturale,  di  innovazione.  (Legge  comunitaria
2008)), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  finanziare  con
fondi propri le domande presentate a partire dal 1°  ottobre  2008  e
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n.  13/2009
a valere sull'art. 53-bis della legge regionale n.  12/2002,  secondo
le disposizioni di cui al presente regolamento. 
    2. Decorso il termine di cui al comma 1, la  presentazione  delle
domande  di  contributo  a  valere  sul   presente   regolamento   e'
subordinata alla riapertura dei termini  disposta  con  deliberazione
della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale  della
Regione. 
    3. Le domande presentate ai sensi  del  comma  1  sono  integrate
sulla base delle indicazioni richieste dall'Ufficio  competente.  Per
le domande medesime, il termine  massimo  per  la  conclusione  delle
iniziative di cui all'art. 6 e per la  presentazione  della  relativa
rendicontazione e'  di  trentasei  mesi,  decorrenti  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. 
    4. La data di presentazione delle domande di cui al comma  1,  e'
fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a  decorrere  dal
quale sono considerate ammissibili le spese sostenute. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  18
dicembre 2008, n. 0344/Pres (Regolamento concernente i criteri  e  le
modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12  ed  ai  sensi  della  programmazione
comunitaria). 
 
                              Art. 30. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  ed  ha
efficacia, nei limiti di cui agli artt. 44,  paragrafo  3  e  45  del
regolamento (CE) n. 800/2008. 
      
 
                     Visto, il Presidente: TONDO 
 
    (Omissis).