Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53-BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12. Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Art. 2. Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento 1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008. 2. I contributi per le spese di cui all'art. 7, comma 12, sono concessi in Osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 3. Non e' prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008. Art. 3. Aiuti di importo limitato ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di' aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformita' al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433. 2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale n. 1433/2009, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente alle imprese che al 30 giugno 2008 non versavano in difficolta' e che hanno iniziato ad essere in difficolta' successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purche' la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, cosi' come accertata al momento della concessione del finanziamento. 4. Su richiesta dell'impresa interessata sono concessi aiuti di importo limitato per le iniziative di cui al presente regolamento, in conformita' all'articolo 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni contenute all'allegato F. Art. 4. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; b) sviluppo sperimentale: 1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; 2) attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' gli stessi non siano destinati ad uso commerciale; 3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili; 4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali; c) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti. 2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Art. 5. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12/2002. 2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000). 3. Sono escluse dai benefici: a) le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3; c) le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate. 4. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attivita' artigiana, cosi' come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale, coerente con il progetto presentato. Capo II Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensita' di aiuto Art. 6. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative, purche' strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le cui attivita' siano riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca; b) la realizzazione di attivita' di sviluppo sperimentale, riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo; c) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione. 2. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono altresi' finanziabili le seguenti iniziative, purche' strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: a) brevettazione di prodotti propri; b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attivita' di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita; c) predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive regionali, di seguito denominati studi di fattibilita' e progetti di ricerca. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese: a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'allegato A; a tal fine e' finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona; b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'allegato A ancorche' gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima; a tal fine e' finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona, a condizione che siano iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attivita' da svolgere; c) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata; se la strumentazione e le attrezzature medesime non sono utilizzate per la durata del loro ciclo di vita nell'ambito del progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per il trasporto di tali beni; d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' di ricerca; e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto; ai soli fini dell'ammissibilita' delle spese generali, il totale delle ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non puo' superare l'80 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto stesso; le spese generali comprendono costi per il personale indiretto, tra cui i magazzinieri e il personale amministrativo, per un totale massimo di ore annuo pari a seicento per ciascun dipendente ed un costo orario cosi' come indicato all'allegato A nonche' le seguenti spese per la funzionalita' operativa dell'impresa: telefono, cancelleria, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare; f) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all'attivita' di ricerca; g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attivita' di ricerca all'origine di tali diritti di proprieta' industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese: 1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonche' spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni; 3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto; h) costi imprevisti, calcolati nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relativi a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontati a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. 3. Nella domanda di contributo, alla voce recuperi sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare: a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota; b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attivita' ordinaria dell'impresa. 4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attivita' ordinaria dell'impresa, il recupero e' calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti. 5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato tecnico, valuta la pertinenza e la congruita' all'investimento delle spese preventivate, anche in riferimento ai recuperi di cui ai commi 3 e 4. 6. Per i progetti di ricerca, le attivita' di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese: a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione: 1) consulenza gestionale; 2) assistenza tecnologica; 3) servizi di trasferimento di tecnologie; 4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprieta' intellettuale e di accordi di licenza; 5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare; b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualita', test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare. 8. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese: a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonche' le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni; c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto. 9. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), e' ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, a condizione che gli stessi: a) siano utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo; b) siano ammortizzabili; c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa; d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno cinque anni. 10. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), relative alla predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca, sono ammissibili le seguenti spese: a) spese per la predisposizione di studi di fattibilita' tecnica propedeutici alle attivita' di ricerca industriale; b) spese per la predisposizione di studi di fattibilita' tecnica propedeutici alle attivita' di sviluppo sperimentale; c) spese per servizi di consulenza relativi alla predisposizione di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea. 11. Le attivita' di cui al comma 10 possono essere svolte in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 12. Sono altresi' ammissibili a contributo, nella misura del 100 per cento, le spese connesse alle attivita' di certificazione di cui all'art. 19, comma 12. 13. Lo standard di costi unitari di cui all'Allegato A puo' essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale. Art. 8. Spese non ammissibili 1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attivita' di produzione o di servizio svolta dall'impresa, ed in particolare: a) le spese connesse all'acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attivita' di ricerca e sviluppo; b) le spese connesse all'acquisto e alla personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo; c) le spese relative a beni di consumo; d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa; e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera g) e all'art. 6, comma 8, lettera c), le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilita' o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing; f) i canoni di manutenzione, assistenza e le spese per abbonamenti; g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari; h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing; i) le spese per scorte; j) gli acquisti di beni o materiali usati; k) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori bollati e le altre imposte e tasse; l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; m) le spese di noleggio di strumentazioni e di attrezzature specifiche; n) le spese per certificazione di qualita', omologazione ed attestazioni di conformita'; o) le spese per la redazione, la predisposizione e l'aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche. 2. Per i progetti di innovazione, non sono ammissibili le seguenti spese: a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari; b) le consulenze continuative o periodiche; c) le consulenze fiscali, le spese per consulenze legali, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilita' o revisione contabile; d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa; e) le spese accessorie quali l'I.V.A., i valori bollati e le altre imposte e tasse; f) le consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico. 3. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero di licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni materiali, le spese di royalties calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione al numero di pezzi venduti nonche' i costi interni. 4. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca, non sono ammissibili le seguenti spese: a) acquisto di beni materiali; b) costi relativi all'ordinaria attivita' dell'impresa; c) costi per servizi di consulenza esterna o di servizi equivalenti prestati dai titolari, soci, collaboratori familiari o amministratori dell'impresa; d) costi per le parcelle per consulenze legali e le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilita' o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing. Art. 9. Avvio dell'iniziativa 1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, pena l'inammissibilita' a contributo. 2. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto come attestato nel diario della ricerca; b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura; c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo; d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura. Art. 10. Limiti di ammissibilita' della spesa 1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile e' pari o superiore ai seguenti limiti: a) per i progetti di ricerca e di sviluppo: 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese; 2) 10.000 euro per le microimprese; b) per i progetti per l'innovazione: 1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese; 2) 5.000 euro per le microimprese. Art. 11. Intensita' dell'aiuto 1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del: a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese; b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese. 2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensita' massima dell'aiuto di cui al comma 1 puo' essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi: a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; 2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri; b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attivita' di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attivita' in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva; c) per i progetti di ricerca industriale, se i risultati sono oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source. 3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non puo' essere superiore all'intensita' di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria. 4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensita' massima dell'aiuto non puo' in ogni caso superare 1'80 per cento dei costi ammissibili. 5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni. 6. Per le iniziative relative alla brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese. 7. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del: a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese; b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese. 8. Per le iniziative realizzate nelle zone di cui all'allegato E le intensita' massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al: a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese; b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese. 9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato B. 10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto gia' valutato positivamente nell'ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca, l'intensita' massima di aiuto corrisponde a quella gia' valutata ammissibile in base all'istruttoria ed al punteggio assegnato. 11. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima: a) del 75 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 10, lettera a), nel limite massimo di 7.000 euro; b) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 10, lettera b), nel limite massimo di 7.000 euro; c) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 10, lettera c), nel limite massimo di 5.000 euro. 12. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Capo III Procedimento Contributivo Art. 12. Presentazione delle domande 1. Le domande, redatte esclusivamente secondo gli schemi approvati dal Direttore centrale attivita' produttive, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato, sono presentate alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, di seguito denominato ufficio competente; la domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui all'art. 14, comma 2, viene inoltrata sia informa cartacea che in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica: serv.artigianato@regione.fvg.it 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno; a tal fine, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto di ricevimento della domanda; sono ammesse le domande di contributo pervenute successivamente, purche' inviate a mezzo di raccomandata entro la scadenza del termine medesimo; ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2 per la presentazione all'ufficio competente. 4. Nell'ambito di ciascuna scadenza semestrale, l'impresa puo' presentare una sola domanda di contributo a valere sulle attivita' di cui all'art. 6, comma 1 ed una sola domanda per le attivita' di cui al comma 2 del medesimo articolo. Art. 13. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione di contributi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa, ed attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 14. Istruttoria delle domande 1. Ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo: a) l'ufficio competente in cui puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo; f) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione nonche' per l'erogazione del contributo; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'art. 21. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato; nella domanda per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa. 3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e procede, sentito il parere del Comitato tecnico, all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 17, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa. 4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; e' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 5. Il procedimento e' archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente; il responsabile del procedimento comunica tempestivamente l'archiviazione al richiedente. Art. 15. Termini per la conclusione del procedimento 1. La graduatoria e' approvata entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo. 2. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ed interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 3. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo e' di centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione ed e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 4. I termini per la concessione e l'erogazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. 5. I provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 16. Concessione del contributi 1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata sulla base dei criteri di valutazione e di priorita' previsti all'art. 17. 3. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilita' e crescita. 4. In caso di insufficiente disponibilita' finanziaria e' seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili; le domande utilmente collocate in graduatoria che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, possono essere finanziate con gli eventuali fondi stanziati nel bilancio successivo. 5. Le domande ammesse ma non finanziate nell'ambito di ciascuna graduatoria a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, sono archiviate entro l'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria. 6. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine e le modalita' per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria. 7. La concessione dei contributi e' subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia. 8. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Art. 17. Criteri di valutazione e intensita' di contributo 1. La valutazione delle domande tiene conto dei criteri e dei punteggi di cui all'Allegato C. 2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al singolo progetto; sulla base dei punteggi finali attributi, viene stilata la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. 3. A parita' di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorita' di cui all'allegato C e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall'ufficio competente. 4. Sono ammesse a contributo le domande il cui punteggio minimo sia pari a 22. 5. Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina altresi' l'intensita' del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore: a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45:80 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65:90 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66:100 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa. 6. Non sono cumulabili tra loro: a) i punteggi relativi alle lettere da a) ad f) di cui al punto 1 dell'Allegato C; b) i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 5 dell'Allegato C. 7. I punteggi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale. 8. Nei Comuni montani di cui all'allegato D) per i quali non siano ancora state individuate le fasce di territorio da inserire nelle zone di svantaggio socio-economico previste dall'art. 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), i punteggi relativi alle lettere b), c) e d) del punto 5) dell'Allegato C possono essere attribuiti esclusivamente ad iniziative le cui domande di contributo pervengano successivamente al provvedimento di individuazione delle fasce medesime. Art. 18. Erogazione in via anticipata 1. Su richiesta del beneficiario, il contributo concesso puo' essere erogato in via anticipata in misura non superiore all'80 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 15, commi da 1 a 4 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo ed in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, e' disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessita' di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attivita' istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto gia' eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 1. Capo IV Rendicontazione, erogazione, annullamento e revoca Art. 19. Rendicontazione della spesa 1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'articolo 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga, previa motivata richiesta presentata dall'impresa prima della scadenza del termine. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it (economia e imprese) artigianato. 3. Per documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento deve avvenire tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibile; di conseguenza, non sono ammesse a rendicontazione spese comprovate mediante documenti di importo pari o superiore a 500,00 euro, il cui pagamento venga effettuato con modalita' diverse e, in particolare, in contanti. 4. Con riferimento ai progetti di ricerca e di sviluppo, i beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa: a) per il personale di ricerca di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b): 1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attivita' di ricerca nonche', per il personale dipendente, copia delle buste paga o documentazione equipollente; il calcolo delle spese sostenute viene effettuato mediante applicazione dello standard di costi unitari indicato nella tabella di cui all'allegato A, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di ore ammesse a contributo per ciascun addetto; 2) un diario, redatto secondo il modello allegato al modulo per la rendicontazione, sul quale il responsabile della ricerca annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto, nonche' una sintetica descrizione dell'attivita' svolta da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo; b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonche' copia dell'eventuale contratto stipulato; c) per gli strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; qualora la data della documentazione non coincida con quella di consegna, deve essere presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna; d) per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; e) per i materiali, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; se si tratta di materiali gia' esistenti presso l'impresa, la documentazione dei costi di inventario di magazzino e' costituita dai buoni prelievo; f) per le spese generali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute. 5. Sono detratti dalle spese ammesse a contributo i recuperi di cui all'art. 7, commi 3 e 4. 6. Per le iniziative alle quali e' stata riconosciuta l'elevazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), i beneficiari presentano idonea documentazione comprovante l'ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta. 7. Con riferimento ai progetti di innovazione, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonche' copia dell'eventuale contratto stipulato. 8. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), relative rispettivamente alla brevettazione di prodotti propri e all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di spesa, in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3. 9. Con riferimento alle iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), relative alla realizzazione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca, i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) copia della domanda di contributo cui si riferisce il progetto di ricerca o lo studio di fattibilita'; b) copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la scadenza del relativo bando, ai competenti uffici statali o comunitari; c) la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3. 10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione; e' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 11. I beneficiari dei contributi possono altresi' presentare la rendicontazione delle spese certificate da uno dei soggetti di cui all'art. 41-bis, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 7/2000 e con le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo; i beneficiari dei contributi conservano, presso i propri uffici, i titoli originari di spesa nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 44 della medesima legge. 12. Con riferimento alle spese connesse all'attivita' di certificazione di cui al comma 11, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3. Art. 20. Erogazione 1. I contributi sono erogati in seguito alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e dei criteri di valutazione nonche' all'applicazione delle intensita' di aiuto previste dall'art. 17, comma 5, disponendo gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi. Art. 21. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione e' revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero da inadempimento qualora: a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 10; b) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile; c) in sede di rendicontazione, il punteggio eventualmente rideterminato, risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria; d) in sede di rendicontazione, il punteggio finale sia inferiore a 22 punti; e) non siano stati osservati i vincoli di destinazione di cui al comma 1 dell'art. 23, ovvero qualora non venga trasmessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito all'invio della stessa; f) sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' prodotte dal beneficiario; g) sia accertata la difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 2. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione delle somme erogate, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 4. Le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del comma 2 non si applicano qualora la modifica dell'esecuzione del progetto sia stata determinata da cause non imputabili all'impresa beneficiaria, debitamente comprovate. Capo V Obblighi dei beneficiari e controlli Art. 22. Obblighi dei beneficiari 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente all'iniziativa ammessa a contributo, come eventualmente modificata ai sensi del comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera h), il beneficiario chiede all'ufficio competente, la preventiva autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo; non sono ammissibili le variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente. 3. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo acquistano i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi e' un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un utile ragionevole. Art. 23. Vincolo di destinazione 1. Per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) sono fissati in capo ai beneficiari dei contributi, per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, i seguenti vincoli: a) mantenere l'iscrizione all'AIA, essere in attivita', salvo quanto disposto dall'art. 25; b) non alienare a qualsiasi titolo i brevetti, i marchi e i diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto; 2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, di cui al comma 1, il beneficiario trasmette all'ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', entro il 28 febbraio di ciascun anno per cui e' fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al modulo per la rendicontazione. Art. 24. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'amministrazione regionale puo' effettuare presso i beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi. Art. 25. Conferma dei contributi 1. Nel rispetto del pubblico interesse, i contributi possono essere confermati dall'ufficio competente qualora, a fronte di un mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli imposti dal presente regolamento, sono motivatamente addotte cause di forza maggiore o eventi eccezionali non imputabili all'impresa beneficiaria. 2. I contributi concessi alle imprese artigiane che a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana sono confermati in capo alle medesime, purche' siano rispettati i limiti di intensita' di aiuto previsti dal presente regolamento; l'eventuale rideterminazione del contributo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Per sviluppo aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa. 3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonche' di trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati o concessi possono essere, rispettivamente, concessi o confermati, purche' il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuita'. Capo VI Norme Finali Art. 26. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale n. 12/2002 e dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 27. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 28. Norma transitoria 1. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare con fondi propri le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2008 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2009 a valere sull'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente regolamento e' subordinata alla riapertura dei termini disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle indicazioni richieste dall'Ufficio competente. Per le domande medesime, il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'art. 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. 4. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1, e' fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute. Art. 29. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 0344/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria). Art. 30. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha efficacia, nei limiti di cui agli artt. 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008. Visto, il Presidente: TONDO (Omissis).