Art. 10 Norma regolamentare 1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina: a) come previsto dall'art. 4, comma 3, i requisiti e le modalita' per l'iscrizione nell'Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all'art. 2; b) come previsto dall'art. 5, comma 1, le modalita' per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario; c) come previsto dall'art. 9, comma 3, i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le manifestazioni storiche che: 1) hanno rilevanza nazionale e internazionale; 2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno; 3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi; 4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunita' locale di riferimento; 5) privilegiano l'elemento storico rievocativo.