Art. 10 
 
                         Norma regolamentare 
 
    1. La  Giunta  regionale,  con  regolamento  da  adottarsi  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
determina: 
      a) come previsto  dall'art.  4,  comma  3,  i  requisiti  e  le
modalita'  per   l'iscrizione   nell'Elenco   tenendo   conto   della
definizione di manifestazione storica formulata all'art. 2; 
      b) come  previsto  dall'art.  5,  comma  1,  le  modalita'  per
l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario; 
      c) come previsto dall'art. 9, comma 3, i criteri e le modalita'
di assegnazione dei  contributi  finanziari  perseguendo  l'obiettivo
della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le
manifestazioni storiche che: 
        1) hanno rilevanza nazionale e internazionale; 
        2)  hanno  una  rilevanza  storico-culturale  particolarmente
significativa ai fini della valorizzazione  del  territorio  e  della
promozione turistica anche per effetto  di  eventi  connessi  che  si
protraggono nell'arco di tutto l'anno; 
        3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi; 
        4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici  legati
alla comunita' locale di riferimento; 
        5) privilegiano l'elemento storico rievocativo.