Art. 4 
 
          Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria 
 
    1. E' istituito, presso  la  competente  struttura  organizzativa
della  Giunta  regionale,  l'Elenco  delle  manifestazioni   storiche
dell'Umbria, di seguito denominato Elenco. 
    2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura  organizzativa
della  Giunta  regionale   di   cui   al   comma   1,   assicurandone
tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni. 
    3. Il regolamento di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera  a),
determina   i   requisiti   per   l'iscrizione   nell'Elenco    delle
manifestazioni storiche, che devono  essere  organizzate  in  maniera
continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento  per
l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso. 
    4. L'Elenco aggiornato e' pubblicato annualmente  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.