Art. 4 Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria 1. E' istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Elenco. 2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni. 3. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso. 4. L'Elenco aggiornato e' pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.