Art. 9 
 
                            Finanziamenti 
 
    1. Per le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge  la  Regione
interviene con finanziamenti propri  o  derivati  da  altri  soggetti
pubblici e privati. 
    2. Le manifestazioni storiche  che  possono  ricevere  contributi
sono individuate tra quelle inserite nel Calendario. 
    3. I contributi sono concessi secondo i criteri  e  le  modalita'
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).