Art. 9 Finanziamenti 1. Per le finalita' di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati. 2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario. 3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).