Art. 10 Abrogazioni di norme 1. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attivita' venatoria) e' abrogata. 2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 «Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attivita' venatoria» ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») sono abrogati. 3. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) eabrogato.