Art. 10 
 
                        Abrogazioni di norme 
 
    1.  La  legge  regionale  20  agosto  1996,  n.  23  (Norme   per
l'attuazione  del  Fondo  regionale  per   la   prevenzione   ed   il
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla  fauna
selvatica ed inselvatichita e dall'attivita' venatoria) e' abrogata. 
    2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della  legge  regionale  25  novembre
2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge  regionale  20
agosto 1996, n. 23 «Norme per l'attuazione del fondo regionale per la
prevenzione ed il risarcimento dei  danni  arrecati  alla  produzione
agricola dalla fauna selvatica  ed  inselvatichita  e  dall'attivita'
venatoria» ed ulteriori modificazioni  ed  integrazioni  della  legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») sono abrogati. 
    3. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio  1994,
n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e  per
il prelievo venatorio) eabrogato.