Art. 11 Disposizioni finanziarie 1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile e' calcolata nel seguente modo: a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento; b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento; c) per l'anno 2011 e seguenti - cento per cento. 2. Per il triennio 2009-2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all'art. 40, comma 1 della legge regionale n. 14/1994, come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio) - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono cosi' modificate: a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione; b) il sei per cento per le attivita' dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Eventuali disponibilita' del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti li gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC; d) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.