Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1.  La  percentuale  di   indennizzo   riconosciuta   sul   danno
liquidabile e' calcolata nel seguente modo: 
      a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento; 
      b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento; 
      c) per l'anno 2011 e seguenti - cento per cento. 
    2. Per il triennio 2009-2011 le  percentuali  degli  stanziamenti
del bilancio regionale, previste all'art. 40,  comma  1  della  legge
regionale n. 14/1994, come sostituito  dall'art.  2,  comma  1  della
legge regionale  24  dicembre  2007,  n.  37  (Tassa  di  concessione
regionale per l'abilitazione  all'esercizio  venatorio)  -  Ulteriore
modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme  per
la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio), sono cosi' modificate: 
      a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione; 
      b) il sei per cento per le  attivita'  dell'Osservatorio  degli
habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; 
      c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la
gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e
l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica  all'agricoltura
e alla  zootecnia  su  tutto  il  territorio,  secondo  le  modalita'
previste dalla presente legge.  Eventuali  disponibilita'  del  fondo
andranno utilizzate per il finanziamento  di  interventi  diretti  li
gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC; 
      d)  il  cinquantasette  per  cento   per   l'attuazione   della
pianificazione  faunistico-ambientale  e  venatoria   operata   dalle
province e la realizzazione dei programmi  di  gestione  della  fauna
selvatica ed  i  relativi  interventi  sul  territorio;  le  province
possono  utilizzare,  nell'ambito   delle   funzioni   amministrative
esercitate per la realizzazione  di  quanto  indicato  alla  presente
lettera, fino ad un massimo  del  cinquanta  per  cento  della  somma
trasferita;  la  restante  cifra  deve  essere  utilizzata  per   gli
interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione
degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.