Art. 12 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Al finanziamento degli oneri  derivanti  dall'art.  4,  si  fa
fronte con lo stanziamento della Unita' previsionale di base 07.1.013
(cap. 4198) del bilancio 2009. 
    2. Per l'attuazione degli interventi  previsti  dall'art.  6,  e'
autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere
in termini di competenza e di cassa nella Unita' previsionale di base
07.1.013 (cap. 4184 n.i.). 
    3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2,  si  fa  fronte
con riduzione di pari  importo  dello  stanziamento  esistente  nella
Unita' previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100),  denominata  «Fondi
di riserva». 
    4: Per gli anni 2010 e successivi  l'entita'  della  spesa  sara'
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale  ai  sensi
dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente  legge  regionale  di
contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13. 
    5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale  di
contabilita', eautorizzata ad apportare le conseguenti variazioni  di
cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 29 luglio 2009 
 
                             LORENZETTI