Art. 12 Norma finanziaria 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 4, si fa fronte con lo stanziamento della Unita' previsionale di base 07.1.013 (cap. 4198) del bilancio 2009. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa nella Unita' previsionale di base 07.1.013 (cap. 4184 n.i.). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella Unita' previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100), denominata «Fondi di riserva». 4: Per gli anni 2010 e successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', eautorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 29 luglio 2009 LORENZETTI