Art. 2 
Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvatichita per  la
  prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico 
    1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di
selezione  della  fauna  selvatica  ed  inselvatichita  al  fine   di
prevenire danni al patrimonio agricolo e  zootecnico  e  fronteggiare
eventuali rischi di natura sanitaria, le Province  di  Perugia  e  di
Terni provvedono, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle
aree, ivi  comprese  quelle  vietate  alla  caccia,  nelle  quali  la
presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e
corvidi, e' da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema. 
    2. In  attuazione  del  disposto  dell'art.  19  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad  integrazione  di  quanto
previsto dall'art. 28 della legge regionale 17  maggio  1994,  n.  14
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla
riduzione delle specie  nell'intero  territorio  regionale,  fino  al
livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di
gestione del patrimonio zootecnico,  la  tutela  del  suolo  e  delle
produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario. 
    3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province  presentano  alla
Giunta regionale  una  relazione  finale  che  illustra  i  risultati
conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2.