Art. 2 Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvatichita per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico 1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvatichita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, e' da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema. 2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i risultati conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2.