Art. 4 Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili 1. Sono ammessi all'indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola. 2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalita' previste dall'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. 4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all'art. 15, commi 3 e 8 della legge n. 157/1992.