Art. 4 
 
     Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili 
 
    1. Sono ammessi all'indennizzo  i  danni  provocati  dalla  fauna
selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola. 
    2. Nei parchi regionali  i  danni  derivanti  da  iniziative  del
soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell'art. 18
della legge regionale 3 marzo 1995,  n.  9  (Tutela  dell'ambiente  e
nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del
parco predispone ed  attua  gli  interventi  necessari  a  ricomporre
squilibri ecologici con le modalita' previste dall'art. 22,  comma  6
della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette). 
    3. I danni che si verificano nei centri privati  di  riproduzione
di   fauna   selvatica,   nelle   aziende   faunistico-venatorie   ed
agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico
dei titolari delle rispettive concessioni o  autorizzazioni.  I  capi
prelevati  negli  interventi  di   contenimento   autorizzati   dalla
provincia,  sono  assegnati  al  concessionario   e   devono   essere
sottoposti   ai   controlli   previsti   dalla   vigente    normativa
igienico-sanitaria. 
    4. Sono esclusi dall'indennizzo i  danni  che  si  verificano  in
terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi  di
cui all'art. 15, commi 3 e 8 della legge n. 157/1992.