Art. 2 
 
                        Funzioni del Garante 
 
    1. Al fine di cui all'art. 1 il Garante: 
      a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e
le  istituzioni  che  si  occupano  di  minori,  iniziative  per   la
diffusione  di  una   cultura   dell'infanzia   e   dell'adolescenza,
finalizzata al  riconoscimento  dei  bambini  e  delle  bambine  come
soggetti titolari di diritti; 
      b) promuove, in accordo con le strutture  regionali  competenti
in  materia,  iniziative  di  sensibilizzazione  e  diffusione  della
cultura  dei  diritti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  anche  in
occasione della celebrazione della giornata italiana  per  i  diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza,  istituita  dall'art.  1,  comma  6
della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione  della  Commissione
parlamentare  per  l'infanzia  e  dell'Osservatorio   nazionale   per
l'infanzia) e disciplinata dall'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007,  n.
103 (Regolamento recante  riordino  dell'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto  legge  4
luglio 2006, n.223, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248); 
      c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei
bambini e  delle  bambine  alla  vita  delle  comunita'  locali,  con
particolare  attenzione   al   mondo   dell'associazionismo   e   del
volontariato; 
      d) promuove  e  vigila,  con  la  collaborazione  di  operatori
preposti, affinche' sia data  applicazione  su  tutto  il  territorio
regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea
di cui all'art. l; 
      e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei
minori e sollecita  le  amministrazioni  competenti  all'adozione  di
interventi adeguati per rimuovere le  cause  che  ne  impediscono  la
tutela; 
      f) interviene nei procedimenti  amministrativi  della  Regione,
degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi  dell'art.
9 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno  per  le
persone di minore eta'; 
      g) promuove  e  collabora  alla  realizzazione  di  servizi  di
informazione destinati  all'infanzia  e  all'adolescenza;  vigila  in
collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni,  sulla
programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle
altre forme di  comunicazione  audiovisive  e  telematiche  affinche'
siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine  sia  sotto  il
profilo   della   percezione   infantile   che   in    ordine    alla
rappresentazione  dell'infanzia  stessa,  allo  scopo  di   segnalare
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  ed  agli  organi
competenti eventuali  trasgressioni  commesse,  in  coerenza  con  il
codice di autoregolamentazione della RAI; 
      h) promuove, anche in collaborazione con gli enti  locali,  con
la  scuola  ed  altri  soggetti,  iniziative  dirette   a   rimuovere
situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche  in
relazione    alla    prevenzione    dell'abuso    dell'infanzia     e
dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3  agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno  di  minori,  quali  nuove
forme di riduzione in schiavitu'); 
      i) fornisce attivita' di consulenza agli operatori dei  servizi
sociali; istituisce un  elenco  al  quale  puo'  attingere  anche  il
giudice competente per la nomina di tutori o  curatori;  assicura  la
consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati; 
      l) concorre alla verifica delle condizioni e  degli  interventi
volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore  straniero  anche
non accompagnato; 
      m) collabora all'attivita' di raccolta ed elaborazione di tutti
i dati relativi alla condizione dell'infanzia e  dell'adolescenza  in
ambito regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.P.R. 103/2007; 
      n) formula proposte e, ove richiesti, esprime  pareri  su  atti
normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza  e  la
famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. 
    2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla  presente  legge,
il Garante: 
      a) promuove  intese  ed  accordi  con  ordini  professionali  e
organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; 
      b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca  con
organismi pubblici e privati; 
      c)  promuove  le  necessarie  azioni  di  collegamento  con  le
amministrazioni  del  territorio  regionale  impegnate  nella  tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorita' giudiziarie; 
      d) segnala la necessita' di interventi sostitutivi in  caso  di
inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali  a  tutela
dei minori.