Art. 5 Decadenza dell'incarico, sostituzione e revoca 1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 4, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalita' di cui all'articolo 3 comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni. 2. Il Consiglio regionale, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1. 3. Il Consiglio regionale puo' revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.