Art. 5 
 
           Decadenza dell'incarico, sostituzione e revoca 
 
    1. Il Presidente del Consiglio  regionale,  qualora  accerti  una
delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 4, sentito  l'Ufficio
di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  invita  l'interessato   a
rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera
all'invito, lo  dichiara  decaduto  dall'incarico  dandone  immediata
comunicazione al  Consiglio  regionale  il  quale  provvede,  con  le
modalita' di cui all'articolo 3 comma  1,  alla  designazione  di  un
nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni. 
    2.  Il  Consiglio  regionale,  in  caso  di  dimissioni,   morte,
accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui
lo stesso riporti condanna penale  definitiva,  provvede  alla  nuova
designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1. 
    3. Il Consiglio regionale puo' revocare il  Garante  in  caso  di
gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico  affidato.
In  questo  caso  il  Consiglio  regionale  procede  ad   una   nuova
designazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.