Art. 7 Ufficio del Garante 1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. 2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento. 3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, alme no una volta all'anno sull'attivita' svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. 4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.