Art. 7 
 
                         Ufficio del Garante 
 
    1. L'ufficio del Garante ha sede presso  la  Giunta  regionale  e
collabora  con  le  strutture  regionali  competenti  nelle   materie
riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. 
    2. La Giunta regionale, nell'ambito  dello  stanziamento  annuale
previsto per l'attuazione della presente legge, determina le  risorse
a disposizione per le spese di funzionamento. 
    3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, alme no una volta
all'anno  sull'attivita'  svolta  e  trasmette  al   Presidente   del
Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. 
    4. Il Consiglio regionale  esamina  e  discute  la  relazione  ed
adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli  organi
della  Regione  previsti  dallo  Statuto  e   quelli   dei   soggetti
istituzionali che si interessano di minori ad adottare  le  ulteriori
misure necessarie.